Formazione, Sicurezza sul lavoro

Manualetto di sopravvivenza per le aziende sulla formazione

Oggi il processo di formazione dei lavoratori (e non solo) oltre ad essere diventato un vero e proprio business si è anche trasformato in un fitto ginepraio di regole, norme, e leggi non sempre chiare e di facile comprensione, specialmente per i non addetti ai lavori.

Senza avere la presunzione di esaustività né, tanto meno, di millantare competenze enciclopediche in materia, tentiamo comunque di fare un minimo di chiarezza e di punto della situazione.

Anzitutto chi si approccia alla formazione, ad oggi, lo fa sovente, ed in special modo in campi correlati alla sicurezza sul lavoro, per dovere o per obbligo imposto più che per aumentare le proprie conoscenze e competenze di base. Come appare dunque chiaro il processo formativo è vissuto come una imposizione fastidiosa più che come una vera e propria opportunità di crescita.

Senza troppo entrare nel merito della “filosofia del sapere” ci limiteremo di seguito a fornire qualche spunto (ci auguriamo utile) al fine di meglio comprendere che cosa ci aspetta.

Gli obblighi formativi per le principali figure del sistema aziendale

Iniziamo la nostra analisi dalle esigenze formative “imposte” dall’attuale normativa (della quale riporteremo i link alle documentazioni normative citate).

In un capitolo seguente affronteremo il problema di “Chi può formare chi?” e della questione correlata alle modalità e linee guida da seguire ai fini della formazione.

Ovviamente, quanto di seguito, per i “tecnici della sicurezza” sarà poco o per nulla utile!

  • RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
    • qualora il compito venga assolto direttamente dal datore di lavoro (esclusivamente nelle imprese nelle quali ciò è previsto – cfr. D.lgs 81/08 e s.m.i. art. 34) lo stesso dovrà affrontare un corso di durata variabile a seconda del livello di rischio dell’attività svolta in azienda. Vengono classificati 3 differenti livelli i cui monti ore minimi dei percorsi sono:

Basso: 16 ore

Medio: 32 ore

Alto: 48 ore

Aggiornamento obbligatorio di carattere quinquennale.

Riferimento normativo: Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

  • qualora l’incarico venga assolto da tecnico esterno da un lavoratore dell’azienda non datore di lavoro (cfr. D.lgs 81/08 e s.m.i. art. 32) lo stesso dovrà essere in possesso dell’adeguata formazione. Il percorso formativo dei tecnici è articolato in 3 moduli di “base” e 4 differenti specializzazioni per settori specifici (considerati a maggior rischio):

Modulo A: 28 ore, propedeutico ai successivi

Modulo B: 48 ore, valido per tutte le tipologie di azienda ad esclusione dei settori specificati di seguito quali specializzazioni

Modulo C:24 ore, abilitante allo svolgimento della funzione

Modulo SP1: 12 ore, necessario per svolgere la funzione nei settori Agricoltura, Silvicoltura e Pesca

Modulo SP2: 16 ore, necessario per svolgere la funzione nei settori Estrazione di minerali da cave e miniere, Costruzioni

Modulo SP3: 12 ore, necessario per svolgere la funzione nei settori Sanità e assistenza sociale (compreso settore ospedaliero residenziale), Servizi di assistenza sociale residenziale

Modulo SP4: 16 ore, necessario per svolgere la funzione nei settori Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, Fabbricazione di prodotti chimici.

Aggiornamento obbligatorio di carattere quinquennale.

Riferimento normativo: Accordo relativo all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione.

  • RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

Si tratta di una delle figure la cui individuazione e formazione è maggiormente dibattuta. In merito ricordiamo che la normativa di riferimento (D.lgs 81/08 e s.m.i. art. 37 comma 10 e seguenti) viene fornita come linea guida esemplificativa ma che, di fatto, la stessa obbliga a fare riferimento al Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale applicato in azienda. La formazione di base non dovrà, in ogni caso essere inferiore alle 32 ore e dovrà essere coerente (nelle tematiche trattate) con i rischi aziendali.

Aggiornamento secondo il D.lgs 81 l’aggiornamento è previsto con le seguenti modalità: aziende dai 15 ai 50 dipendenti 4 ore annue, aziende oltre i 50 dipendenti 8 ore annue. Le aziende sotto i 15 dipendenti non sono esonerate dagli aggiornamenti per gli rls, infatti nel decreto viene più volta ribadita l’obbligatorietà dell’attività. Il decreto non sancisce una effettiva cadenza. A livello per lo più locale, tramite accordi sindacali o tramite norme di tipo regionale viene sovente applicata la logica di aggiornamento minimo di 4 ore annuali anche alle realtà con meno di 15 lavoratori.

  • Dirigenti

Chiunque nella compagine aziendale rientri all’interno della definizione di dirigente, indipendentemente dalla posizione contrattuale (D.lgs 81/08 e s.m.i. art. 2 lettera d)) è soggetto ad obbligo formativo. In merito ricordiamo che la normativa di riferimento (D.lgs 81/08 e s.m.i. art. 37) demanda le modalità di formazione alla competenza dell’accordo Stato regioni pubblicato successivamente (vedi link sottostante). La formazione è uguale per ogni tipologia di azienda (con accenti particolari definiti dall’erogatore del corso in merito alle singole diverse condizioni di rischio realisticamente coerenti con l’attività svolta) ed ha una durata minima di 16 ore. La formazione Dirigente esonera dalla formazione Lavoratore.

Aggiornamento obbligatorio di carattere quinquennale.

Riferimento normativo: Accordo tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37

  • Preposti

Chiunque nella compagine aziendale rientri all’interno della definizione di preposto indipendentemente dalla posizione contrattuale (D.lgs 81/08 e s.m.i. art. 2 lettera e)) è soggetto ad obbligo formativo. In merito ricordiamo che la normativa di riferimento (D.lgs 81/08 e s.m.i. art. 37) demanda le modalità di formazione alla competenza dell’accordo Stato regioni pubblicato successivamente (vedi link sottostante). La formazione, commisurata nei temi alle attività svolte, dovrà avere una durata minima di 8 ore, indipendentemente dal settore specifico di attività. Il percorso formativo di preposto DEVE avvenire in seguito alla formazione completa come lavoratore.

Aggiornamento obbligatorio di carattere quinquennale.

Riferimento normativo: Accordo tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37

  • Lavoratori

Chiunque nella compagine aziendale rientri all’interno della definizione di lavoratore (D.lgs 81/08 e s.m.i. art. 2 lettera a)) è soggetto ad obbligo formativo. In merito ricordiamo che la normativa di riferimento (D.lgs 81/08 e s.m.i. art. 37) demanda le modalità di formazione alla competenza dell’accordo Stato regioni pubblicato successivamente (vedi link sottostante).

La formazione dei lavoratori viene suddivisa in 2 differenti moduli: Formazione Generale (modulo di durata standard di almeno 4 ore valido per ogni tipologia di attività) e Formazione specifica. Quest’ultima prevede un secondo modulo formativo, di durata variabile a seconda del livello di rischio dell’attività svolta in azienda da aggiungere al precedente (Formazione Generale). Vengono classificati 3 differenti livelli i cui monti ore minimi dei percorsi sono:

Basso: 4 ore

Medio: 8 ore

Alto: 12 ore

La formazione così definita avrà durata complessiva di minimo 8-12-16 ore a seconda del livello di rischio. Sarebbe opportuno sempre ricordare l’importanza di “tarare” correttamente le formazioni specifiche al fine di fornire l’informazione essenziale ai lavoratori per lo svolgimento delle loro mansioni. In genere sarebbe utile, per non dire essenziale, fare in modo che la formazione si concentrasse sui rischi specifici affrontati in fase di realizzazione.

Aggiornamento obbligatorio di carattere quinquennale.

 

Riferimento normativo: Accordo tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37

  • Addetto alla gestione emergenze e Antincendio

Il loro compito è principalmente legato ad attività di prevenzione in merito al rischio incendio e di coordinamento e gestione delle attività di evacuazione in caso di emergenza. Dovrebbero, inoltre avere una preparazione necessaria all’intervento base in caso di principio di incendio.

Gli addetti all’antincendio ed evacuazione così come i successivi addetti al primo soccorso spesso si portano dietro una scia di dubbi in merito a quanti devono essere in azienda. In merito per comprendere meglio vale la pena ricordare l’obbligo di designazione degli addetti a carico di datore di lavoro e dirigenti (art. 18 comma 1. Lettera b) e Lettera t) D.lgs 81/08 e s.m.i.), degli obblighi formativi in merito (art. 37 comma 9. D.lgs 81/08 e s.m.i.) e di quanto disposto dal D.M 10 marzo 1998, normativa ancora in vigore per quanto concerne la formazione e l’individuazione del numero degli addetti. In questo oramai “vecchio” decreto viene specificato che il datore di lavoro è tenuto ad individuare uno o più lavoratori addetti alla gestione delle emergenze. Vale in ogni caso la ratio che prevede la presenza durante tutto il ciclo di attività aziendale di un numero adeguato di lavoratori atti a gestire le eventuali criticità.

Si tenga presente che quanto detto può trovare necessità di riformulazione in strutture coordinate e attività regolate da normative particolari (si pensi alle aziende a maggior rischio di incidente rilevante e/o alle attività per le quali sussistono necessità specifiche). Il numero degli addetti spesso viene correlato ad esigenze aziendali (lavoro su turni, presenza di gran numero di persone, presenza di piano di evacuazione complesso, ecc…) dette esigenze devono essere considerate sulla base di un attenta valutazione del rischio incendio.

Premesso quanto sopra la formazione degli addetti è suddivisa ed articolata (sempre secondo il Decreto del Ministero dell’interno del 10 marzo 1998 allegato IX) in 3 differenti fasce di rischio per l’attività:

Basso – corso A: 4 ore (formazione teorica con presa visione delle modalità di utilizzo dei mezzi di estinzione o, opzionalmente con esercitazione pratica)

“Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata”

Medio – corso B: 8 ore (formazione teorico pratica, l’esercitazione pratica è obbligatoria)

“Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX [D.M. 10/3/1998 – ndr], esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.”

Alto – corso C: 16 ore (formazione teorico pratica, l’esercitazione pratica è obbligatoria, ed esame presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco)

“Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:

– per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

Tali luoghi comprendono:

– aree dove i processi lavorativi comportano l’utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;

– aree dove c’è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;

– aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;

– aree dove c’è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;

– edifici interamente realizzati con strutture in legno.

Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che:

  1. a) molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell’intero luogo di lavoro, salvo che l’area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;
  2. b) una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l’incendio;
  3. c) nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.

Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l’affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l’evacuazione in caso di incendio.

Si riportano in allegato IX [D.M. 10/3/1998 – ndr], esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato.”

Aggiornamento non obbligatorio in termini normativi. Si consiglia, sulla base di specifiche circolari ministeriali (5987 del 23 febbraio 2011  e circolare Ministero dell’Interno – comando Forlì Cesena 27/1/2012) di uniformare l’attività di aggiornamento a quella dei corsi di primo soccorso, ovvero ad una cadenza massimo triennale con monte ore variabile a seconda del livello di rischio.

  • Addetto al primo soccorso

Il loro compito è principalmente legato ad attività di primo intervento ed allerta dei soccorsi in caso di infortunio ed emergenza.

Come per il precedente caso degli addetti al primo soccorso la normativa di riferimento non è il solo D.lgs 81/08 e s.m.i. (art. 18 comma 1. E comma 2.; art. 37 comma 9.) ma anche un decreto meno recente correlato (DM 15/07/03 n.388) che si occupa, tra le altre cose, di definire chiaramente tutte ed in modo esplicito durate, modalità formative e obblighi di aggiornamento. Permane quale unico dubbio il numero di addetti da dedicarsi all’attività per i quali, a buon diritto, pare prevalere il ragionamento espresso in precedenza per gli addetti al primo soccorso (almeno uno ma comunque in numero adeguato ai rischi dell’attività e sempre presenti).

La formazione è suddivisa, come per i casi precedenti in base ai differenti livelli di rischio individuati per l’azienda ma con una differenza i livelli “basso e medio” sono accomunati. Per maggiore chiarezza:

Basso o medio – corso B-C: 12 ore (formazione teorico pratica)

Alto – corso A: 16 ore (formazione teorico pratica)

 

Vale la pena ricordare e chiarire che sono validi esclusivamente i corsi di formazione attestati da un medico iscritto all’ordine dei medici (per essere chiari un attestato di primo soccorso firmato esclusivamente da geometri, architetti, ingegneri, commercialisti, ecc… vale quanto il foglio di carta sul quale viene stampato)

Aggiornamento obbligatorio a carattere triennale per la parte pratica.

 

Per le figure di addetto Antincendio e Primo Soccorso ricordiamo che in base all’art. 34 commi 1 e 2 del D.lgs 81/08 l’incarico di addetto alla gestione emergenze era consentito solo all’interno di unità produttive fino a 5 lavoratori e comunque non rientranti tra le aziende a maggior rischio definite all’art. 31 comma 6 del D.lgs 81/08. Il D.lgs 151 del 14/9/2015 ha abrogato la limitazione per i datori di lavoro per imprese fino ai 5 lavoratori. Permane la limitazione relativa al rischio.

Oltre alle precedenti figure “base” è prevista la formazione obbligatoria ai fini dell’assolvimento di compiti particolari quali, ad esempio, utilizzo di macchinari e strumentazioni di lavoro particolari (Gru, Muletti, Trattori agricoli, Pompe per calcestruzzo, Autoribaltabili a cingoli ecc..), lavori in quota, lavori in spazi confinati, lavori stradali e di posizionamento cartellonistica, montaggio e smontaggio ponteggi, smaltimento amianto ed altri ancora. Vista la complessità di queste formazioni, per così dire “aggiuntive”, si provvederà a trattarle separatamente in successive pubblicazioni.

 

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