Senza nessuna pretesa di essere totalmente esaustivi di seguito riportiamo un po’ di indicazioni utili in questa fase di lavoro 2.0
Apparati normativi di riferimento:
- Legge 877 del 18 dicembre 1973 – Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 8 marzo 1999 – Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
- ACCORDO-QUADRO EUROPEO SUL TELELAVORO del 16 luglio 2002
- Decreto Legislativo 81 del 4 aprile 2008 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
Lavoro a distanza e smart working (o lavoro agile), quali differenze?
Quasi sempre si confondono i due concetti di telelavoro o lavoro a distanza e di smart working o lavoro agile.
La differenza sostanziale è insita nelle modalità di svolgimento e nella tipologia di attività da svolgersi. Di fatto nel caso del telelavoro o nel lavoro a distanza il lavoratore, grazie alle tecnologie adottate, svolge le abituali attività che svolgerebbe presso la sede fisica aziendale presso la propria abitazione o altra struttura nella sua disponibilità e da lui definita. Rimangono fissati dall’azienda orari, modalità di svolgimento dell’attività, strumenti da utilizzarsi, definizione univoca del luogo nel quale si svolgeranno le prestazioni, eventualmente sistema di reperibilità e comunicazione nell’orario definito, ecc…
Nel caso di smart working o lavoro agile invece prevederebbe una attività di lavoro per obiettivi. Il lavoratore potrà adattare tempi luoghi strumenti e metodi di lavoro alle proprie necessità senza alcun vincolo (o sarebbe meglio dire con vincoli ridotti) da parte dell’azienda.
A differenza del telelavoro, lo smart working, per definizione, presuppone flessibilità e adattamento delle risorse umane in funzione degli strumenti che si hanno a disposizione. … Il telelavoro è invece basato sull’idea che il dipendente abbia una postazione fissa, ma dislocata in un luogo diverso dalla sede aziendale.
Ad oggi quello che è stato svolto in fase di lockdown si configura, quasi sempre, come lavoro a distanza più che come smart working.
Per la sicurezza sul lavoro cosa devo fare nel lavoro a distanza?
Di base applico quanto previsto dal D.lgs 81/08 (articolo 3 commi 9 e 10).
Sono obbligato, in qualità di datore di lavoro, a fornire ai lavoratori a distanza attrezzature idonee a svolgere l’attività richiesta (in molti casi anche solo un pc o un laptop ma potrebbe, in alcuni casi, rendersi necessario creare una vera e propria postazione di lavoro). L’attrezzatura fornita, ovviamente, dovrà essere conforme a quanto previsto nel Titolo III del D.lgs 81/08.
Dovrò poi fornire debita informazione (articolo 36 D.lgs 81/08) e formazione ai lavoratori (articolo 37 D.lgs 81/08) sulle norme di sicurezza da adottare. Se, ad esempio, trattasi di lavoro al VDT, ovviamente, dovrò fornire tutte le informazioni e formazioni conseguenti alla corretta gestione dell’attività, sulle norme ergonomiche e sul microclima ambientale. Inoltre se il contratto prevederà una permanenza al VDT superiore alle 20 ore settimanali sarà prevista la regolare sorveglianza sanitaria, come per qualsiasi altro lavoratore. Si ricorda che la mancata sorveglianza sanitaria, quando necessaria, comporta a carico del datore di lavoro una violazione di tipo penale alle norme sulla sicurezza sul lavoro con pesanti sanzioni o pene detentive.
Se il luogo della prestazione subordinata scelto dal lavoratore fosse presso la propria abitazione il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e gli organismi di controllo, al fine di verificare la corretta attuazione delle normative sulla sicurezza sul lavoro, possono richiedere accesso. Ovviamente, salvo casi di eccezionalità dettati da indagini da parte della magistratura o di emergenza, l’accesso all’abitazione sarà subordinato al consenso da parte del lavoratore. Paradossalmente, secondo alcune sentenze della cassazione, se si trattasse di ispezione da parte di organismo di controllo e fosse possibile accedere all’area di lavoro senza per questo transitare in aree ad uso privato (domestico) il lavoratore non potrebbe esprimere diniego.
Ricordiamo, inoltre che può essere lo stresso lavoratore a distanza a richiedere ispezioni finalizzate a verificare la congruità delle norme di sicurezza messegli a disposizione da parte dell’azienda.
Il datore di lavoro deve, inoltre, assicurare che il lavoratore a distanza non patisca il fenomeno dell’isolamento dalla vita aziendale rendendogli possibile l’incontro (anche in videoconferenza) ai fini del confronto con il resto del personale aziendale.
Quali sono i requisiti dei luoghi di lavoro nel lavoro a distanza?
La prima risposta che verrebbe in mente alla domanda, pensando che cosa è successo negli ultimi mesi nelle case di molti italiani è nessuno! In termini di sicurezza sul lavoro però, ovviamente, non può essere così.
Le aree dedicate alle attività lavorative dovrebbero essere idonee ad ospitarle, così come ogni “normale” postazione di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto, infatti, ad informare il lavoratore in merito alle corrette modalità di gestione dell’attività, con particolare riferimento all’uso del VDT. In questo caso si applica totalmente quanto previsto al Titolo VII del D.lgs 81/08 compreso, a carico del datore di lavoro, la vigilanza sul rispetto delle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale (art.174 comma 1 lettera c) del D.lgs 81/08) e la predisposizione dei posti di lavoro in conformità con l’allegato XXXIV del D.lgs 81/08. La mancata applicazione di quanto appena detto può prevedere l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da circa 3000 a circa 8000 €.
Il datore di lavoro dovrà dunque fornire al lavoratore a distanza anche la corretta informazione in merito alla giusta sistemazione delle postazioni di lavoro e, per quanto possibile, come prima già specificato, dovrà vigilare sul rispetto delle norme e della gestione degli ambienti da parte del lavoratore.
Se lavoro al VDT da casa devo adottare delle precauzioni?
La risposta è semplice ed è legata a quanto detto in precedenza: si.
Le precauzioni sono assolutamente le stesse che dovremmo avere in azienda ma, sempre ricordando che dovrei adottare eguale, se non maggiore, responsabilità in merito al mio luogo di lavoro. Inoltre, nell’esempio del VDT già citato dovrei ricordarmi di mantenere una postura congrua e corretta e di fare le opportune pause, di regolare in modo idoneo luminosità del monitor e luminosità ambientale, assicurare un buon ricambio d’aria e un, per lo meno, discreto grado di igiene.
Inoltre trovano, in ogni caso, applicazione gli obblighi cogenti per i lavoratori previsti all’articolo 20 del D.lgs 81/08 e s.m.i.