Antincendio – Manutenzione e verifiche periodiche – entrata in vigore
25/09/2022 [Per la sola qualifica manutentori ad oggi proroga al 25/9/24]
Il Decreto del Ministero dell’Interno 1/9/2021 introduce
numerose novità nel riordino del settore delle manutenzioni degli impianti e
delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
Novità per aziende
Ribadito l’obbligo della tenuta del registro dei controlli antincendio
riportante le attività svolte e le informazioni in merito ad impianti e
presidi.
Manutenzione e controllo periodico dovranno essere affidate
esclusivamente a manutentori qualificati (nel merito si veda sotto).
Vengono definite specifiche norme tecniche da applicarsi (da
parte dei manutentori) per il controllo e la manutenzione.
Dovranno essere incaricati lavoratori dell’azienda addetti
al controllo periodico dei presidi, degli impianti, delle segnalazioni, dei
percorsi e delle vie di esodo.
Viene stabilito obbligo di istituire liste di controllo
finalizzate alla sorveglianza periodica (obbligatoria) da parte dei lavoratori
dell’azienda. Dette liste di controllo dovranno essere rese disponibili in caso
di accertamenti o ispezioni.
Novità per installatori e manutentori
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE
MANUTENTIVE
Potranno essere effettuate le
manutenzioni secondo le norme ISO EN CEI UNI o secondo Modello di
Organizzazione e Gestione in coerenza con art. 30 del D.lgs 81/08.
Le manutenzioni dovranno essere
effettuate da tecnici manutentori qualificati secondo quanto di seguito
riportato:
QUALIFICA TECNICO MANUTENTORE
Per
l’ottenimento della qualifica saranno necessari specifici requisiti di
conoscenza, capacità e competenza accertati tramite esame sostenuto presso il
Comando dei Vigili del Fuoco o da ente formativo da essi riconosciuto.
I contenuti
minimi della formazione per l’ottenimento della qualifica variano a seconda
delle tipologie e categorie di presidi, impianti o strutture da verificare. Il
monte ore della formazione è per tanto variabile e modulare e va da 12 a circa
200 ore a seconda della o delle qualifiche richieste.
Le formazioni,
per ogni qualifica, sono suddivise tra attività teoriche ed attività di tipo
pratico.
Per ogni
impianto, attrezzatura o sistema per il quale si affronta la valutazione per
l’ottenimento della qualifica saranno considerati dalla commissione:
- CV integrato dai documenti comprovanti
l’effettiva attività
- Prova scritta: test con almeno 20 domande a
risposta multipla o, in alternativa, 6 domande a risposta aperta
- Prova pratica: simulazione di situazione di
intervento reale
- Prova orale: colloquio di approfondimento
La valutazione è espressa in
centesimi. L’esame si intende superato con valutazione non inferiore a 70/100 e
con il superamento di ogni singola prova (almeno il 50% del punteggio massimo singolarmente
ottenibile).
Punteggio massimo ottenibile per
singola prova:
- CV 10
punti minimo necessario per accesso a
prova successiva 5
- Scritto 20
punti minimo necessario per accesso a
prova successiva 10
- Pratica 50
punti minimo necessario per accesso a
prova successiva 25
- Orale 20
punti minimo necessario per
superamento della prova 10
MANUTENTORI QUALIFICATI IN
PRECEDENZA TRAMITE CERTIFICAZIONE COMPETENZE O A SEGUITO DI SPECIFICO CORSO DI
FORMAZIONE E/O ESAME DEI VIGILI DEL FUOCO (Sostenuto prima del 25/9/22)
Nel caso di
tecnici manutentori che siano stati qualificati prima dell’entrata in vigore
del presente decreto con
certificazione volontaria o da una commissione
istituita dal Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco, a seguito della frequenza di
un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti minimi e durata
pari o superiore a quanto indicato nel decreto in oggetto, la valutazione dei
requisiti sarà svolta con sola prova orale, che si intende superata per il
candidato che ottiene un voto non inferiore a 7/10, ovvero con modalità di
equivalente efficacia che dovranno essere stabilite con apposito provvedimento.
La qualifica
di tecnico manutentore viene riconosciuta a livello nazionale e si prevede
l’istituzione di specifico albo
DECRETO 2 settembre 2021 Ministero dell’interno – entrata in
vigore 4/10/22
PIANO
DI EMERGENZA E ESERCITAZIONI
Piano
di emergenza
Novità da tenere presente con
particolare attenzione in merito al Piano di emergenza è che non si valuta più
il solo numero dei lavoratori ma il riferimento è sempre il numero degli
occupanti a qualsiasi titolo presenti nell’attività.
In caso di più datori di
lavoro presenti nello stesso edificio i piani di gestione delle emergenze
dovranno essere coordinati. In questo caso, se lo si ritiene opportuno, con
accordo tra i vari soggetti, si potrà individuare e predisporre uno specifico
centro di gestione delle emergenze (es: centro commerciale con sala di
controllo).
Deve contenere l’indicazione
del nominativo del datore di lavoro e degli addetti antincendio (sia alla
prevenzione che alla lotta antincendio) e degli addetti alla gestione delle
emergenze.
Da adottare nei seguenti casi:
- Luoghi
di lavoro con almeno 10 lavoratori
- Luoghi
di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più 50 persone
(indipendentemente dal numero di lavoratori che comunque rientrano nel computo
delle presenze)
- Luoghi
di lavoro rientranti nelle categorie dell’allegato I del 151/2011 (scia
antincendio)
Se non si rientra in campo di
applicazione del Piano di emergenza le misure antincendio dovranno essere
indicate nel DVR e, se presente, in eventuale DUVRI e nella planimetria con le
indicazioni schematiche di emergenza (si veda più avanti il punto relativo alle
planimetrie).
Contenuti minimi generali del
piano:
- Azioni da intraprendere da parte dei lavoratori
in caso di emergenza
- Procedura degli occupanti (lavoratori ed
esterni)
- Disposizioni per intervento dei Vigili del Fuoco
(telefonata, informazioni da fornire, ecc…)
- Gestione delle persone con esigenze speciali
- Identificazione e n° adeguato addetti per le
procedure previste (il n° deve essere valutato almeno in funzione di: turni,
assenze prevedibili, azioni da intraprendere, ecc…)
- Modalità di aggiornamento alla variazione delle
situazioni sia del documento stesso che dal punto di vista dei lavoratori ed
coinvolgimento degli addetti.
Contenuti di dettaglio dei
piani da valutare e riportare sul documento:
- Caratteristiche
dei luoghi (con particolare descrizione e riferimento alle vie di esodo)
- Modalità
di allarme
- Numero
di persone presenti e ubicazione
- Lavoratori
esposti a rischi particolari
- N°
di addetti all’attuazione del piano
- N° di addetti alla gestione emergenze
- N° di addetti evacuazione
- N° addetti antincendio
- N° addetti primo soccorso
- Livello di informazione e formazione necessario
ai lavoratori
Il piano è basato su
istruzioni scritte che dovranno includere almeno:
- Compiti del personale di servizio con mansioni
specifiche in fase di emergenza (segue elenco non esaustivo):
- Compiti del personale di servizio con funzioni
in emergenza:
- Chiusura
adduzione del gas
- Procedura per informare tutto il personale sulle
procedure d’emergenza
- Misure e istruzioni specifiche per lavoratori
con rischi particolari
- Misure per aree a elevato rischio
- Procedura chiamata ai vigili del fuoco
Le planimetrie (incluse
al piano o, in alcuni casi sostitutive dello stesso) dovranno riportare:
- Caratteristiche del luogo con evidenza di:
- Ubicazione sistemi sicurezza antincendio e
attrezzature spegnimento
- Ubicazione allarmi e centrale di controllo
- Interruttori generali e valvole di adduzione:
- Fluidi
tecnici combustibili vari
- Ubicazione locali a rischio specifico
- Ubicazione presidi e ausili primo soccorso
- Ascensori utilizzabili in caso di incendio
Gli ascensori non utilizzabili
in caso di incendio dovranno essere chiaramente segnalati ed evidenziati.
Si consiglia di indicare sulle
planimetrie le procedure da seguire in fase di emergenza riportate in maniera
quanto più schematica. L’attività diventa un obbligo in caso di attività con
gestione “semplificata”, ovvero non ricadenti nella casistica che prevede
l’obbligo di redazione del piano di emergenza.
Per le persone con esigenze
speciali in caso di incendio:
Il Datore di Lavoro deve
individuare le necessità particolari specifiche attese ed applicabili e ne deve
tenere conto. Attenzione: per le possibili esigenze speciali sarà necessario
tener conto non solo dei lavoratori aziendali ma di tutte le persone
potenzialmente presenti.
Tra i soggetti con esigenze
speciali in fase di evacuazione (elenco non esaustivo):
- Bambini
- Anziani
- Donne in gravidanza
- Persone con disabilità temporanee
- Persone con disabilità fisiche
- Persone con disabilità psichiche
- Persone con disabilità sensoriali
Per quanto concerne soggetti
con disabilità sensoriali dovranno, se abitualmente presenti sul luogo di
lavoro essere valutati idonei metodi di segnalazione ed allertamento in caso di
emergenza (es: luci, scritte luminose, dispositivi vigranti, ecc…).
Esercitazione d’emergenza
Nei luoghi di lavoro che
ricadono nell’obbligo di redazione del Piano di emergenza di cui sopra è
obbligatoria non meno di 1 esercitazione all’anno. L’esercitazione deve essere
documentata. Se presenti più datori di lavoro nello stesso stabile le
esercitazioni dovranno essere coordinate.
Contenuti e modalità
dell’esercitazione per luoghi di piccole dimensioni:
- Percorrenza vie di esodo
- Identificazione porte rei dove esistenti
- Identificazione dispositivi di allarme
- Identificazione e ubicazione dispositivi
estinguenti
Per tutti i tipi di
esercitazione:
- L’allarme non deve essere inviato ai VF
- I lavoratori devono partecipare
all’esercitazione
- L’esercitazione deve essere estesa alla
partecipazione di personale esterno se abitualmente presenti in attività
- L’esercitazione deve tenere conto di eventuali
persone con disabilità
- L’esercitazione deve tenere conto del possibile
affollamento dei luoghi
Revisione delle esercitazioni:
- Risoluzione delle carenze individuate nelle
esercitazioni precedenti
- Aumento considerevole del numero medio di
presenti
- Modifiche sostanziali del sistema di esodo
Le esercitazioni dovrebbero,
inoltre, coinvolgere:
- Lavoratori (tutti). Eventuali eccezioni potranno
essere fatte per lavoratori necessari al mantenimento in sicurezza dei luoghi
durante l’attività di evacuazione. In questo caso questi lavoratori potranno
essere esclusi a rotazione.
- Quanto più possibile ulteriori persone
abitualmente presenti sul posto di lavoro:
- Personale
esterno (es: manutentori, tecnici, ecc…)
Durante l’esercitazione dovrà
essere tenuta in considerazioni l’eventuale presenza di persone con esigenze
particolari
Tutte le esercitazioni
dovranno essere documentate formalmente e se nello stesso edificio sono
presenti più datori di lavoro l’esercitazione dovrà essere coordinata tra
tutti.
Nei seguenti casi
l’esercitazione dovrà essere ripetuta (esercitazione aggiuntiva) con cadenza
inferiore all’anno:
- Adozione di provvedimenti per gravi problemi
riscontrati nell’esercitazione precedente
- Incremento sostanziale delle presenze
- Modifiche sostanziali al sistema di esodo
FORMAZIONE
E INFORMAZIONE LAVORATORI
Informazione da fornirsi
all’atto dell’assunzione e comprendenti le informazioni (in base al livello di
rischio) relative alle misure di prevenzione ed emergenza. L’informazione deve
essere facile e comprensibile. Deve essere estesa ad eventuale personale
esterno (compresi manutentori ed appaltatori). Deve comprendere le misure da
adottare in fase di emergenza ed evacuazione.
Nei luoghi di lavoro di
piccole dimensioni può essere limitata alla cartellonistica.
Potranno essere usate anche
istruzioni scritte e facilmente accessibili unitamente a semplici planimetrie
(orientate) indicanti le opportune vie di esodo.
Articolazione per livello di
rischio della formazione sulla base della valutazione del rischio da fornirsi
entro l’assunzione dell’incarico a tutti i lavoratori, indipendentemente
dall’essere addetti alla gestione antincendio aziendali.
Argomenti della formazione ed
informazione da diffondere a tutti i lavoratori:
- i rischi
di incendio e di esplosione legati all’attività svolta;
- i rischi
di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte;
- le misure
di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con
particolare riferimento a:
- osservanza
delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento
negli ambienti di lavoro;
- accorgimenti
comportamentali correlati agli scenari
di emergenza (ad esempio, in relazione all’uso degli ascensori e delle porte
e della connessa modalità di apertura);
- d) l’ubicazione delle vie d’esodo;
- e)
le procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare informazioni inerenti:
- le azioni
da attuare in caso di incendio;
- l’azionamento
dell’allarme;
- le
procedure da attuare all’attivazione dell’allarme e di evacuazione fino al
punto di raccolta in luogo sicuro;
- la modalità
di chiamata dei vigili del fuoco.
- i
nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso;
- il
nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Tutte le attività informative e formative dovranno basarsi sulla
valutazione dei rischi svolta in azienda.
Le attività informative devono essere rese in modo semplice e devono essere
adeguate a venire trasmesse in tutto o in parte anche a soggetti esterni
all’azienda quali (ad esempio):
- Manutentori
- Appaltatori
- Fruitori
- Ecc…
Se il luogo è di dimensioni particolarmente ridotte l’informazione è
assolta da avvisi o da cartellonistica che dovranno essere affissi in punti
strategici e facilmente consultabili.
Tutte le eventuali planimetrie dovranno essere collocate in modo da essere
opportunamente orientate nello spazio in maniera da facilitarne la fruizione.
Formazione addetti antincendio
La formazione può essere
erogata da:
- Viglili del fuoco
- Enti pubblici e privati con docenti in possesso
dei requisiti previsti (art.6 del decreto)
- Datori di lavoro in possesso dei requisiti
previsti (art.6 del decreto)
Il corso deve essere ad
adeguato livello di rischio a seconda della valutazione condotta: Attività di
livello 1, Attività di livello 2, Attività di livello 3 (rispettivamente basso,
medio e alto; vedi il dettaglio attività ai punti 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4 contenuti
nell’allegato III).
La parte teorica può essere
anche in fad sincrona.
Corso
per attività livello 1 (basso)
Durata 4 ore (compresa verifica apprendimento)
MODULI
|
ARGOMENTI
|
DURATA
|
1 L’INCENDIO E LA PREVENZIONE
|
Principi della combustione;
prodotti della combustione; sostanze estinguenti in relazione al tipo di
incendio; effetti dell’incendio sull’uomo; divieti e limitazioni di
esercizio; misure comportamentali
|
1 ora
|
2 PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN
CASO DI INCENDIO
|
Principali misure di
protezione antincendio; evacuazione in caso di incendio; chiamata dei
soccorsi
|
1 ora
|
3 ESERCITAZIONI PRATICHE
|
Presa visione e chiarimenti
sugli estintori portatili;
esercitazioni sull’uso degli estintori portatili; presa visione del
registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di
sorveglianza
|
2 ore
|
Corso
per attività livello 2 (medio)
Durata 8 ore (compresa verifica apprendimento)
MODULI
|
ARGOMENTI
|
DURATA
|
1 L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI
|
Principi sulla combustione e
l’incendio: le sostanze
estinguenti; il triangolo della
combustione; le principali cause di un
incendio; i rischi alle per le persone
in caso di incendio; i principali accorgimenti e misure per prevenire gli
incendi
|
2 ore
|
2 STRATEGIA ANTINCENDIO (prima parte)
|
Misure antincendio (prima
parte): reazione al fuoco; resistenza al fuoco; compartimentazione, esodo;
controllo dell’incendio;
rivelazione ed allarme; controllo
di fumi e calore; operatività
antincendio; sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
|
2 ore
|
3 STRATEGIA ANTINCENDIO (seconda parte)
|
Gestione della sicurezza
antincendio in esercizio ed in emergenza, con approfondimenti su controlli e
manutenzione e sulla pianificazione di emergenza
|
1 ora
|
4 ESERCITAZIONI PRATICHE
|
Presa visione e chiarimenti sulle
attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi più
diffusi; presa visione e chiarimenti
sui dispositivi di protezione individuale;
esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di
utilizzo di naspi e idranti; presa visione del registro antincendio,
chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza.
|
3 ore
|
Corso
per attività livello 3 (alto)
Durata 16 ore (compresa verifica apprendimento)
MODULI
|
ARGOMENTI
|
DURATA
|
1 L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI
|
Principi sulla combustione;
le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di
lavoro; le sostanze estinguenti; i rischi alle persone ed all’ambiente;
specifiche misure di prevenzione incendi; accorgimenti comportamentali per
prevenire gli incendi; l’importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio
|
4 ore
|
2 STRATEGIA ANTINCENDIO (prima parte)
|
Le aree a rischio specifico.
La protezione contro le esplosioni. Misure antincendio (prima parte):
reazione al fuoco; resistenza al fuoco; compartimentazione; esodo;
rivelazione ed allarme; controllo di fumo e calore
|
4 ore
|
3 STRATEGIA ANTINCENDIO (seconda parte)
|
Misure antincendio (seconda
parte): controllo dell’incendio; operatività antincendio; gestione della
sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza. controlli e la manutenzione. Il piano di
emergenza: procedure di emergenza; procedure di allarme; procedure di
evacuazione
|
4 ore
|
4 ESERCITAZIONI PRATICHE
|
Presa visione e chiarimenti
sulle principali attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli
incendi; presa visione sui dispositivi di protezione individuale (tra cui,
maschere, autoprotettore, tute); esercitazioni sull’uso delle attrezzature di
controllo ed estinzione degli incendi.
presa visione del registro antincendio; chiarimenti ed esercitazione
riguardante l’attività di sorveglianza
|
4 ore
|
AGGIORNAMENTI
(QUINQUENNALI):
Il primo aggiornamento utile dovrà avvenire entro i 5 anni
dalla data di rilascio dell’attestazione precedente (formazione o
aggiornamento). Se alla data del 4/10/2022 sono trascorsi più di 5 anni
dall’ultima attività formativa o di aggiornamento dovrà essere frequentato
corso di aggiornamento (conforme a quanto previsto dalle nuove norme) entro e
non oltre il 4/10/2023.
I corsi di formazione e aggiornamento erogati in conformità
al DM 10/3/98 sono ritenuti validi se conclusi entro la data del 4/4/2023.
Corso
per attività livello 1 (basso)
Durata 2 ore (l’aggiornamento può essere composto da sola
pratica)
MODULI
|
ARGOMENTI
|
DURATA
|
ESERCITAZIONI PRATICHE
|
Presa visione delle misure
di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio;
chiarimenti sugli estintori portatili; esercitazioni sull’uso degli estintori
portatili presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza
su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio; esercitazione
riguardante l’attività di sorveglianza
|
2 ore
|
Corso
per attività livello 2 (medio)
Durata 5 ore (compresa verifica apprendimento –
l’aggiornamento deve essere composto da attività teorica e da pratica)
MODULI
|
ARGOMENTI
|
DURATA
|
1 PARTE TEORICA
|
I contenuti del corso di
aggiornamento sono selezionati tra gli argomenti del corso di formazione
iniziale e riguardano sia l’incendio e la prevenzione sia la protezione
antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio
|
2 ore
|
2 ESERCITAZIONI PRATICHE
|
Presa visione del registro
antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e
sistemi di sicurezza antincendio; esercitazione riguardante l’attività di
sorveglianza; chiarimenti sugli estintori portatili; esercitazioni sull’uso
degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti
|
3 ore
|
Corso
per attività livello 3 (alto)
Durata 8 ore (compresa verifica apprendimento –
l’aggiornamento deve essere composto da attività teorica e da pratica)
MODULI
|
ARGOMENTI
|
DURATA
|
1 PARTE TEORICA
|
I contenuti del corso di
aggiornamento sono selezionati tra gli argomenti del corso di formazione
iniziale e riguardano sia l’incendio e la prevenzione sia la protezione
antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio
|
5 ore
|
2 ESERCITAZIONI PRATICHE
|
Presa visione del registro
antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e
sistemi di sicurezza antincendio; esercitazione riguardante l’attività di
sorveglianza; chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; presa visione
e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale; esercitazioni
sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti
|
3 ore
|
Idoneità
tecnica
Per i seguenti luoghi di lavoro è prevista, per gli
addetti antincendio aziendali l’idoneità tecnica allo spegnimento conseguita
presso il locale comando provinciale dei Vigili del Fuoco:
- Attività a rischio di incidente rilevante
(decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105)
- Fabbriche e depositi di esplosivi
- Centrali termoelettriche
- Impianti di estrazione di oli minerali e gas
combustibili
- Impianti e laboratori nucleari
- Depositi al chiuso di materiali combustibili con
superficie superiore a 10000 mq
- Attività commerciali e/o espositive con
superficie aperta al pubblico superiore a 5000 mq
- Aereostazioni, stazioni ferroviarie e marittime
con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 mq
- Metropolitane in tutto o in parte sotterranee
- Interporti con superficie superiore a 20000 mq
- Alberghi con oltre 100 posti letto
- Campeggi, villaggi turistici e simili con
capacità ricettiva superiore a 400 persone
- Strutture sanitarie che erogano prestazioni in
regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno
- Case di riposo per anziani
- Scuole di ogni ordine e grado con oltre 100
persone presenti
- Uffici con oltre 500 persone presenti
- Locali di intrattenimento o di spettacolo con
capienza superiore a 100 posti
- Edifici sottoposti a tutela aperti al pubblico
ospitanti:
- Esposizioni e mostre con superficie aperta al
pubblico superiore a 1000 mq
- Cantieri temporanei e mobili in sotterraneo per:
costruzione, manutenzione e riparazione gallerie, caverne, pozzi e simili di
lunghezza superiore a 50 metri
- Cantieri nei quali si impieghino esplosivi
- Stabilimenti di stoccaggio rifiuti e trattamento
rifiuti (cat. D15 e R13)
REQUISITI
DOCENTI:
I corsi di formazioni per docenti ed istruttori
antincendio devono essere erogati dai comandi dei vigili del fuoco come sotto
indicato.
Parte
teorica+pratica
Almeno il diploma di scuola
secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti:
- Esperienza
di ameno 90 ore in docenza antincendio teoriche e pratiche alla data del 4/10/2022
- Corso
per docenti teorico pratici di tipo A (allegato V) erogato dai VVF (60 ore di
cui almeno 16 di pratica)
- Iscritti
negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e corso per formatori (parte pratica –
vedi allegato V) erogato dai VVF
- Ex
vvf con ruoli specifici
Parte
solo teorica
Almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado
ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- Esperienza
di ameno 90 ore in docenza antincendio teoriche alla data del 4/10/2022
- Corso
per docenti teorico pratici di tipo B (allegato V) erogato dai VVF (48 ore)
- Iscritti
negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e corso per formatori (parte pratica –
vedi allegato V) erogato dai VVF
- Ex
vvf con ruoli specifici
In assenza di diploma di
scuola media superiore sono qualificati i docenti che possiedono documentata
esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno 5 anni con
non meno di 400 ore di docenza
Parte solo pratica
Non viene richiesto
particolare titolo di studio ma il possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti:
- Esperienza
di ameno 90 ore in docenza antincendio pratiche alla data del 4/10/2022
- Corso
per docenti teorico pratici di tipo B (allegato V) erogato dai VVF (28 ore)
- Ex
vvf con ruoli specifici
I corsi di formazione di cui
sopra prevedono obbligo di frequenza di non meno del 90% delle ore complessive
di formazione ed esame finale di tipo teorico e/o pratico.
I docenti esibiscono su
richiesta la documentazione attestante i requisiti o dichiarazione in
autocertificazione attestante i requisiti.
Aggiornamento docenti
I docenti devono effettuare
corsi di aggiornamento in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro
nell’arco di cinque anni dalla data di rilascio dell’attestato di formatore o
dalla data del 4/10/2022 per i qualificati in base all’esperienza precedente.
Per gli abilitati sia ai
moduli teorici che pratici l’aggiornamento sarà di almeno 16 ore delle quali
almeno 4 di pratica.
Per gli abilitati ai soli
moduli teorici aggiornamento di almeno 12 ore.
Per gli abilitati ai soli
moduli pratici aggiornamento di almeno 8 ore delle quali almeno 4 di pratica.
La partecipazione a corsi base
o a seminari è ritenuta valida per la sola parte teorica.
La parte teorica può essere
effettuata in FAD.
DM 3 settembre 2011 – entrata in vigore 29/10/2022
Nuovo decreto antincendio “Minicodice”
Il nuovo
Decreto Ministeriale individua le misure di gestione da attuarsi in fase di
progettazione, prevenzione e gestione incendi nelle attività per le attività
per le quali non esistano regole tecniche verticali specifiche e che non
rientrino in alcuno dei seguenti casi:
- Cantieri
temporanei e mobili (titolo IV del D.lgs 81/08 e s.m.i.)
- Attività
per le quali è prevista scia antincendio (ex cpi)
Valutazione del rischio di incendio
La
valutazione (obbligatoria) costituisce parte specifica del Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR). Deve essere “coerente e complementare”
all’eventuale valutazione del rischio derivante da atmosfere esplosive.
Per i luoghi
di lavoro preesistenti alla data del 29/10/2022 la valutazione del rischio
incendio deve essere adeguata entro il 29/11/2022 (30 giorni dall’entrata in
vigore, in conformità all’art. 29 comma 3 del D.lgs 81/08 s.m.i.).
NON SI
APPLICA per i luoghi
di lavoro ricadenti nel campo di applicazione del DM del 3 agosto 2015:
- Aree
a rischio specifico (aree per le quali esistono specifiche regole tecniche
verticali; aree in cui si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose,
materiali combustibili, in quantità significative; aree in cui si effettuano
lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio; aree in cui vi è presenza di
impianti o loro componenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio; Aree
con carico di incendio elevato non occupate o con presenza occasionale e di
breve durata di personale addetto; aree in cui vi è presenza di impianti ed
attrezzature con fluidi di processo in pressione o ad alta temperatura; aree in
cui vi è presenza di superfici esposte ad elevate temperature o fiamme libere;
aree in cui vi è presenza di reazioni chimiche pericolose ai fini
dell’incendio; Attività con rischio ambientale significativo)
- Aree
a rischio per atmosfere esplosive
- Vani
ascensori (locali macchinario, locali pulegge di rinvio, vani di corsa, aree di
lavoro destinate agli impianti di sollevamento)
- Uffici
con oltre 300 occupanti
- Attività
ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto
- Autorimesse
di superficie complessiva superiore a 300 mq
- Attività
scolastiche di ogni ordine grado e tipo con affollamento superiore a 100
occupanti
- Attività
commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con
superficie lorda superiore a 400 m 2 comprensiva di servizi, depositi e spazi
comuni coperti
- Asili
nido con oltre 30 occupanti
- Edifici
sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre,
biblioteche e archivi.
- Strutture
sanitarie
- regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo
o diurno con numero di posti letto superiori a 25
- residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto
superiori a
25
- le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di
diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a
500 mq
- Edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività
soggette, ad esclusione di quelli destinati a musei, gallerie, esposizioni,
mostre, biblioteche e archivi a maggior rischio per i beni
SI
APPLICA PER
i luoghi di lavoro di attività non soggette a norme specifiche (DM 151/2011 o
DM del 3 agosto 2015) e
nelle quali siano presenti tutti i seguenti requisiti:
- Affollamento
complessivo inferiore a 100 occupanti (per occupanti si intendono persone
presenti a qualsiasi titolo nell’attività)
- Superficie
lorda complessiva inferiore a 1000 mq
- Piani situati
a quote comprese tra -5 e 24 metri
- Non si
detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative
- Non si
detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative
- Non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini del rischio
incendio
COSA
PREVEDE:
nel caso si rientri nel campo di applicazione la valutazione del rischio
incendio deve prevedere una analisi dello specifico luogo di lavoro con
l’individuazione delle più severe (ma plausibili ed applicabili) ipotesi di
incendio e delle conseguenze applicabili per gli occupanti. Deve contenere almeno
i seguenti elementi:
- Individuazione
dei pericoli di incendio (inneschi, materiali combustibili e/o infiammabili,
carico d’incendio, lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio, possibile
formazione di atmosfere esplosive)
- Descrizione
del contesto e dell’ambiente nel quale i pericoli sono inseriti (es: condizioni
di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni,
isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità
geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione plano-volumetrica,
compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento
di fumi e di calore, ecc…)
- Quantità e
tipologia degli occupanti esposti al rischio (occupanti: persone presenti a
qualsiasi titolo nell’area)
- Individuazione
qualitative e quantitative delle conseguenze per gli occupanti
- Misure di
prevenzione e protezione per i rischi significativi (es: riduzione sorgenti di
innesco, corretto impiego attrezzature elettriche, utilizzo di materiali meno
pericolosi, processi produttivi più sicuri, specifiche procedure o istruzioni
operative, eventuali compartimentazioni, adozione di distanze di sicurezza,
inserimento di impianti automatici di inibizione controllo o spegnimento,
impianti di rilevazione o allarme, ecc…)
Sulla
base degli esiti della valutazione condotta il Datore di Lavoro provvederà a
individuare le necessità particolari di persone con esigenze speciali in fase
di emergenza (persone con disabilità motoria, deficit sensoriale, ecc…) ed
adeguerà le misure previste alle specifiche esigenze.
Gestione della sicurezza antincendio
Il
datore di lavoro è tenuto ad organizzare il sistema della sicurezza antincendio
tramite:
- Adozione di misure antincendio preventive
- Corretto deposito ed impiego dei combustibili (sostanze e miscele)
- Ventilazione degli ambienti nei quali sono presenti sostanze
- Mantenimento della disponibilità delle vie di esodo (sempre
sgombre e sicuramente fruibili)
- Riduzione delle sorgenti di innesco (compresi vigilanza su fiamme
libere, rispetto del divieto di fumo, ecc…)
- Verifica periodica delle misure antincendio preventive
- Verifica costante dell’osservanza di divieti, limitazioni e
procedure derivanti dalla valutazione del rischio incendio
- Mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e sistemi
antincendio (estintori, porte, rilevatori, ecc…)
- Attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in
esercizio ed in emergenza (art 46 D.lgs 81/08)
- Segnaletica di sicurezza
- Gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi
rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni
pericolose ai fini dell’incendio (es. lavori a caldo, …), pianificazione della
temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della
temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle
sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, …).
Caratteristiche tecniche da osservare ed applicare
Sistema
di esodo
Deve
garantire che in caso di incendio possano raggiungere un luogo sicuro. Sono
considerati luoghi sicuri:
- La pubblica via
- Spazi esterni aperti distanti dal luogo dell’evento
- Compartimenti (sono considerati luoghi sicuri temporanei)
- Eventuali spazi scoperti necessari a raggiungere luoghi sicuri
tramite sistema di esodo
Tutte
le superfici di calpestio di esodo devono:
- Non essere sdrucciolevoli
- Non presentare avvallamenti
- Non presentare sporgenze pericolose
- Essere mantenute in condizioni da rendere sicuro il movimento ed
il transito degli occupanti
- Non presentare aperture per lo smaltimento o l’evacuazione del
fumo o del calore sottostanti o adiacenti
Le
vie di esodo devono:
- Non presentare aperture di smaltimento od evacuazione fumi e
calore sottostanti o adiacenti (in particolare per le vie di esodo esterne)
- Non poter subire interferenza da parte di fumo e calore derivanti
dall’incendio smaltiti dall’attività
- Avere porte facilmente identificabili ed apribili da parte di
tutti gli occupanti
- Se attività aperte al pubblico con affollamento superiore a 25
occupanti le porte con apertura manuale, nella condizione più gravosa, devono
essere apribili in senso di esodo e con apertura UNI EN 1125 (“maniglione
antipanico”) o sistema equivalente
- Essere dotate di specifica segnaletica di sicurezza
- Essere dotate di impianto di illuminazione di sicurezza
Affollamento
massimo per locale:
- E’ calcolato come segue: affollamento massimo = 0,7 persone x Mq
di superficie lorda del locale
- In fase di progettazione può essere dichiarato un valore inferiore
se il datore di lavoro assicura la verifica ed il rispetto del valore indicato
in ogni condizione
Progettazione
del sistema di esodo:
- Per evitare che l’incendio precluda possibilità di esodo devono
essere previste non meno di due vie di esodo indipendenti
- Sono ammessi corridoi ciechi solo se con lunghezza inferiore a 30
m. Se serviti da impianto di rilevamento (IRAI) con funzioni A, B, D, L, C con
rilevamento automatico in tutte le aree di lavoro o in caso di altezza media
dei locali serviti dal corridoio cieco superiore ai 5 m la lunghezza dello
stesso può essere fino a 45 m.
- Per i corridoi ciechi è ammissibile anche una sola via di esodo.
- Altezza minima delle vie di esodo è di 2 m. Sono consentite
deroghe (per brevi tratti e purché segnalati) in questi casi:
- Ambiti in qui vi sia esclusiva presenza di personale
specificamente formato
- Presenza occasionale o di breve durata di numero limitato di
occupanti (locali di servizio, piccoli depositi, ecc…)
- Specifica valutazione del rischio
- La larghezza delle vie di esodo è la minima misurata deducendo le
sporgenze (ad esclusione degli estintori, i corrimani e maniglie se inferiori a
80 mm)
- La larghezza minima delle vie di esodo è di 90 cm;
- Sono ammessi varchi di 80 cm
- Per Affollamenti inferiori o uguali a 10 occupanti ammessi varchi
di 70 cm
- Per locali con presenza esclusiva di personale specificamente formato
o presenza occasionale di breve durata di numero limitato di occupanti o nel
caso di specifiche risultanze della valutazione del rischio sono ammessi varchi
di 60 cm
- In tutti i piani nei quali è prevista presenza non occasionale di
occupanti con difficoltà nell’utilizzo di percorsi di esodo verticali (es:
scale) in maniera autonoma dovrà essere previsto un esodo orizzontale verso
luogo sicuro.
Estintori
e presidi antincendio
Gli
estintori dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- Capacità estinguente: 13A
- Carica minima: 6 kg o 6 litri
- Quantitativo: dovranno garantire una distanza massima per essere
raggiunti di 30 m
Viene
consigliata (non obbligatoria) l’installazione di coperte antincendio
In
presenza di liquidi infiammabili (classe di incendio B) o di solidi
liquefattibili (es: cera, paraffina, materie plastiche liquefacibili, ecc…) gli
estintori installati oltre al rispetto della caratteristica di classe A devono
possedere anche capacità estinguente 89B. Si ricorda che i materiali plastici
che bruciando producono braci rientrano comunque nella classe A.
Qualora
la valutazione del rischio incendio lo prevedesse potranno essere installati
estintori di altro tipo (es: fuochi classe F, solventi polari, ecc…)
In
caso di utilizzo al chiuso nei confronti di fuochi in classe A o B è opportuno
l’uso di estintori a base acqua (idrici)
Se
ne viene previsto l’utilizzo su impianti o apparecchiature elettriche in
tensione dovranno essere installati estintori idonei all’uso (CO2 o idrici
omologati e conformi a norma EN 3-7)
Gli
estintori dovranno sempre essere disponibili per uso immediato e quindi
dovranno rispettare le seguenti regole di collocazione:
- Posizione facilmente visibile e raggiungibile
- Lungo i percorsi di esodo in prossimità delle uscite dei locali,
di piano o finali
- In prossimità di eventuali ambienti a maggior rischio (archivi,
depositi, magazzini, ecc…)
Sulla
base della valutazione del rischio incendio sarà, se necessario, possibile
prevedere l’installazione di una rete di idranti secondo le norme UNI 10779 e
UNI EN 12845 con livello di pericolosità 1, finalizzati a protezione interna e con
alimentazione idrica singola.
Sistemi
di allarme
Qualora
la sorveglianza antincendio e la diffusione dell’allarme sia demandata agli
occupanti della struttura dovranno0 essere elaborate idonee procedure per:
- Rapido e sicuro allertamento in caso di incendio di tutti gli
occupanti (compresa indicazione dei segnali convenuti che dovranno essere
percepibili da tutti gli occupanti, anche in caso di deficit sensoriali)
- Messa in sicurezza degli impianti tecnologici (arresto impianti di
produzione, chiusura adduzioni di gas, elettricità, ecc…)
Qualora
fosse prevista l’installazione di impianto di rilevazione allarme incendi
(IRAI) potrebbe essere applicata la norma UNI 9795 ed in ogni caso l’impianto
dovrà essere dotato delle seguenti funzioni:
- B funzione di controllo e segnalazione
- D funzione di segnalazione manuale
- L funzione di alimentazione
- C funzione di allarme antincendio
La
funzione di rilevazione automatica (funzione A) se prevista deve essere estesa
anche agli spazi comuni, alle vie di esodo, agli spazi limitrofi, alle aree dei
beni da proteggere da rischio specifico.
Controllo
del fumo e del calore
In
caso di emergenza deve essere possibile smaltire calore e fumi dal luogo
interessato dall’incendio
Lo
smaltimento di cui sopra può essere ottenuto tramite le aperture già previste
sul luogo di lavoro ai fini igienico sanitari (finestre, lucernari, porte,
ecc…). La modalità di apertura degli smaltitori deve essere considerata in fase
di pianificazione dell’emergenza.
Impianti
tecnologici e di servizio (acqua, gas, energia elettrica, fluidi combustibili,
climatizzazione, ecc…)
Gli
impianti (tutti) e le adduzioni (tutte le presenti) devono essere realizzati,
utilizzati e mantenuti in buona efficienza secondo la regola d’arte e le norme
applicabili.
Devono
garantire di poter essere disattivabili in caso di incendio o, in ogni caso
essere messi in sicurezza. Devono essere previste specifiche norme di gestione
utili in caso di emergenza e note a tutto il personale del servizio
antincendio.
Soccorritori
In
fase di progettazione deve essere garantita: o la possibilità per i
soccorritori di arrivare in fase di emergenza ad una distanza non superiore ai
50 m dall’accesso all’attività o delle misure specifiche (accessi protetti a
tutti i piani, disponibilità di agenti estinguenti per soccorritori, ecc…) da
adottarsi in operatività antincendio. Dette misure, come tutte le altre,
dovranno essere ben note agli addetti alla gestione dell’emergenza aziendali.