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Formazione, Sicurezza sul lavoro

Stage tirocinio e alternanza scuola lavoro

Il mondo della scuola e del lavoro, oramai da anni, si legano sempre più alle problematiche relative alla sicurezza sul lavoro. Di seguito tenteremo di dare alcune informazioni per quelle aziende (o per quei professionisti) che intendessero avvalersi dell’opportunità di accogliere uno stagista, un tirocinante o uno studente in alternanza.

L’articolo che segue non pretende di essere esaustivo ma vuole fornire gli strumenti utili per iniziare a districarsi in questo complesso mondo.

La normativa di riferimento per i tirocini e gli stage è  l’Accordo Stato Regioni n. 86/CSR del 25/5/2017. Lo stesso poi è stato in minime parti integrato da normative regionali.

A quanto detto si affiancano:

– il D.lgs 15/4/05 n. 77 nel caso di alternanza scuola lavoro (in parte recepito dall’Accordo citato)

– il DI 3/11/17 n. 195 che è fondamentale in quanto “Regolamento recante la Carta dei Diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro e modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza per gli studenti in alternanza scuola lavoro”


La figura dello stagista in alternanza scuola lavoro prevede una convenzione con l’istituto scolastico di provenienza.

La convenzione definita tra il soggetto proponente (scuola) ed il soggetto ospitante (azienda). Questi sono detti tirocini curricolari ed hanno modalità di effettuazione stabilite, a monte, dal soggetto proponente (scuola) che definisce anche i compiti e le attività consentite dal tirocinante. Quanto non previsto in convenzione non potrà essere eseguito. La convenzione dovrebbe riportare in modo esplicito quanto di seguito:

– La convenzione dovrà contenere un PFI (Piano Formativo Individuale) del rispetto del quale il tutor si farà garante – Assicurazione: a carico di chi e con quali tipi di copertura, fermo restando l’obbligo di apertura di posizione all’INAIL spetta al soggetto proponente (scuola)

– Obiettivi e modalità del tirocinio: con indicazione quindi delle mansioni previste per il tirocinante e con il dettaglio delle eventuali attività non consentite. Attività differenti dalle previste non dovrebbero essere svolte.

– Indicazione esplicita (nome e cognome) del tutor aziendale al quale lo stagista verrà affidato: il tutor dovrà seguire l’attività dello stagista ed essere sempre presente durante lo svolgimento dello stage in modalità di affiancamento e dovrà, inoltre, fornire oltre tutte le informazioni necessarie allo svolgimento in sicurezza delle singole attività dello stagista o del tirocinante.

– Il tirocinio può non essere retribuito

– il tirocinio può essere sospeso per maternità, infortunio o malattia di lunga durata (facendo i debiti scongiuri un esempio pratico di malattia di lunga durata potrebbe essere il covid)  

– Il tirocinio non più in generale durare meno di 2 mesi. Esistono eccezioni per le attività stagionali (1 mese) e per i tirocini estivi rivolti a studenti promossi dal servizio per l’impiego (durata minima 14 gg). La durata del tirocinio non può superare i 6 mesi  in regione Piemonte

– Divieto di attivazione del tirocinio se il tirocinante ha già lavorato per il soggetto ospitante negli ultimi due anni  

– Obbligo di redazione del PFI a carico del soggetto ospitante – Obbligo a carico del soggetto ospitante di redazione del dossier individuale del tirocinante

– Il tirocinio prevede un orario di lavoro di minimo 20 h/settimana e massimo di 40 che dovranno essere indicate nel PFI

Qualora non si trattasse di tirocinio curricolare come sopra definito ci troveremmo, a questo punto in presenza di tirocinio extracurricolare.

Fermo restando quanto sopra detto (che rimane comunque valido ad esclusione della porzione sulla retribuzione) si aggiungeranno le seguenti linee guida:

– secondo la recente riforma del lavoro il tirocinio extracurricolare dovrà avere una retribuzione che in regione Piemonte è fissata ad un minimo di 600 € lordi mensili che dovrà essere garantita per le 40 ore settimanali e di 300 € per 20 ore settimanali, i range intermedi saranno calcolati in modo proporzionale

– il tirocinio non può essere utilizzato per attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo

– divieto di stage per risolvere problemi di organico in periodi di picco di attività (lo stagista non può sostituire lavoratori in malattia, maternità, ferie…)

– le aziende che hanno effettuato licenziamenti negli ultimi 12 mesi non possono avvalersi di stagisti (la norma è molto “fiscale” per quanto riguarda gli stage retribuiti- le aziende che abbiano in corso procedure di cassa integrazione non possono avvalersi di stagisti per mansioni analoghe (anche qui vale la parentesi del punto precedente)

– divieto di realizzare più di un tirocinio con lo stesso stagista

In ogni caso i tirocinanti non possono:

– Ricoprire ruoli propri dell’organizzazione del soggetto ospitante: per essere più chiari non possono fare assumere responsabilità, per quanto riguarda la sicurezza non potranno avere incarichi specifici in organigramma, non potranno, in generale, operare in autonomia; servirà sempre il tutor in affiancamento

– non possono essere considerati sostituti di lavoratori subordinati (strutturati)- non è consentito al tirocinante orario di lavoro notturno o festivo tranne che sia finalizzato alle esigenze formative del PFI o del profilo professionale per il quale il tirocinio è attivato.

Se si trattasse di un tirocinio estivo di orientamento vi consiglio di applicare quanto previsto nel caso del tirocinio curricolare con la differenza sostanziale dell’età del partecipante (non prevista negli altri casi) fissata ad un range compreso tra i 16 e i 18 anni ed al fatto che non è prevista retribuzione ma rimborso spese minimo pari a € 200 mensili.

In merito ai tirocini esiste una sezione specifica del sito della Regione che fornisce anche un documento per le FAQ che trovate QUI.

Detto tutto questo il D.lgs 81/08 equipara questa figura, secondo l’articolo 2, ai lavoratori per quanto concerne gli obblighi di prevenzione e protezione da mettere in atto a carico del datore di lavoro.

Per quanto concerne la formazione generale e specifica la stessa dovrebbe, secondo le attuali normative, essere erogata dall’ente proponente in caso di curricolare o alternanza ma, sovente, sarà opportuno verificare la congruenza almeno della porzione della formazione specifica con la mansione prevista. Qualora carente o non presente sarà, ovviamente, a carico dell’ospitante integrare quanto necessario per il corretto e sicuro svolgimento dello stage.

Per quanto riguarda la normativa sulla sicurezza ricordiamo inoltre l’obbligo di visita medica preventiva all’attività di tirocinio al fine dell’ottenimento dell’idoneità alla mansione. Ovviamente non sarà consentita nessuna attività in solitario.

Come consiglio pratico vi ricordo che alcune attività a maggior rischio sarebbe bene evitarle (qui poi dovreste andare a verificare convenzione , PFI e/o eventuali contratti di lavoro).

In particolare:
Lavori in solitaria; attività che presuppongono utilizzo di DPI in III categoria (es: lavoro in quota o spazi confinati); attività che presuppongono abilitazioni all’uso di attrezzature per le quali è prevista abilitazione (es: muletti, gru per autocarro, e tutto quanto previsto dall’art. 73 del T.U.)

Sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul lavoro nel lavoro a distanza: qualche suggerimento

Senza nessuna pretesa di essere totalmente esaustivi di seguito riportiamo un po’ di indicazioni utili in questa fase di lavoro 2.0

Apparati normativi di riferimento:

  • Legge 877 del 18 dicembre 1973 – Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio
  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 8 marzo 1999 – Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
  • ACCORDO-QUADRO EUROPEO SUL TELELAVORO del 16 luglio 2002
  • Decreto Legislativo 81 del 4 aprile 2008 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

Lavoro a distanza e smart working (o lavoro agile), quali differenze?

Quasi sempre si confondono i due concetti di telelavoro o lavoro a distanza e di smart working o lavoro agile.

La differenza sostanziale è insita nelle modalità di svolgimento e nella tipologia di attività da svolgersi. Di fatto nel caso del telelavoro o nel lavoro a distanza il lavoratore, grazie alle tecnologie adottate, svolge le abituali attività che svolgerebbe presso la sede fisica aziendale presso la propria abitazione o altra struttura nella sua disponibilità e da lui definita. Rimangono fissati dall’azienda orari, modalità di svolgimento dell’attività, strumenti da utilizzarsi, definizione univoca del luogo nel quale si svolgeranno le prestazioni, eventualmente sistema di reperibilità e comunicazione nell’orario definito, ecc…

Nel caso di smart working o lavoro agile invece prevederebbe una attività di lavoro per obiettivi. Il lavoratore potrà adattare tempi luoghi strumenti e metodi di lavoro alle proprie necessità senza alcun vincolo (o sarebbe meglio dire con vincoli ridotti) da parte dell’azienda.

A differenza del telelavoro, lo smart working, per definizione, presuppone flessibilità e adattamento delle risorse umane in funzione degli strumenti che si hanno a disposizione. … Il telelavoro è invece basato sull’idea che il dipendente abbia una postazione fissa, ma dislocata in un luogo diverso dalla sede aziendale.

Ad oggi quello che è stato svolto in fase di lockdown si configura, quasi sempre, come lavoro a distanza più che come smart working.

Per la sicurezza sul lavoro cosa devo fare nel lavoro a distanza?

Di base applico quanto previsto dal D.lgs 81/08 (articolo 3 commi 9 e 10).

Sono obbligato, in qualità di datore di lavoro, a fornire ai lavoratori a distanza attrezzature idonee a svolgere l’attività richiesta (in molti casi anche solo un pc o un laptop ma potrebbe, in alcuni casi, rendersi necessario creare una vera e propria postazione di lavoro). L’attrezzatura fornita, ovviamente, dovrà essere conforme a quanto previsto nel Titolo III del D.lgs 81/08.

Dovrò poi fornire debita informazione (articolo 36 D.lgs 81/08) e formazione ai lavoratori (articolo 37 D.lgs 81/08) sulle norme di sicurezza da adottare. Se, ad esempio, trattasi di lavoro al VDT, ovviamente, dovrò fornire tutte le informazioni e formazioni conseguenti alla corretta gestione dell’attività, sulle norme ergonomiche e sul microclima ambientale. Inoltre se il contratto prevederà una permanenza al VDT superiore alle 20 ore settimanali sarà prevista la regolare sorveglianza sanitaria, come per qualsiasi altro lavoratore. Si ricorda che la mancata sorveglianza sanitaria, quando necessaria, comporta a carico del datore di lavoro una violazione di tipo penale alle norme sulla sicurezza sul lavoro con pesanti sanzioni o pene detentive.

Se il luogo della prestazione subordinata scelto dal lavoratore fosse presso la propria abitazione il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e gli organismi di controllo, al fine di verificare la corretta attuazione delle normative sulla sicurezza sul lavoro, possono richiedere accesso. Ovviamente, salvo casi di eccezionalità dettati da indagini da parte della magistratura o di emergenza, l’accesso all’abitazione sarà subordinato al consenso da parte del lavoratore. Paradossalmente, secondo alcune sentenze della cassazione, se si trattasse di ispezione da parte di organismo di controllo e fosse possibile accedere all’area di lavoro senza per questo transitare in aree ad uso privato (domestico) il lavoratore non potrebbe esprimere diniego.

Ricordiamo, inoltre che può essere lo stresso lavoratore a distanza a richiedere ispezioni finalizzate a verificare la congruità delle norme di sicurezza messegli a disposizione da parte dell’azienda.

Il datore di lavoro deve, inoltre, assicurare che il lavoratore a distanza non patisca il fenomeno dell’isolamento dalla vita aziendale rendendogli possibile l’incontro (anche in videoconferenza) ai fini del confronto con il resto del personale aziendale.

Quali sono i requisiti dei luoghi di lavoro nel lavoro a distanza?

La prima risposta che verrebbe in mente alla domanda, pensando che cosa è successo negli ultimi mesi nelle case di molti italiani è nessuno! In termini di sicurezza sul lavoro però, ovviamente, non può essere così.

Le aree dedicate alle attività lavorative dovrebbero essere idonee ad ospitarle, così come ogni “normale” postazione di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto, infatti, ad informare il lavoratore in merito alle corrette modalità di gestione dell’attività, con particolare riferimento all’uso del VDT. In questo caso si applica totalmente quanto previsto al Titolo VII del D.lgs 81/08 compreso, a carico del datore di lavoro, la vigilanza sul rispetto delle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale (art.174 comma 1 lettera c) del D.lgs 81/08) e la predisposizione dei posti di lavoro in conformità con l’allegato XXXIV del D.lgs 81/08. La mancata applicazione di quanto appena detto può prevedere l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da circa 3000 a circa 8000 €.

Il datore di lavoro dovrà dunque fornire al lavoratore a distanza anche la corretta informazione in merito alla giusta sistemazione delle postazioni di lavoro e, per quanto possibile, come prima già specificato, dovrà vigilare sul rispetto delle norme e della gestione degli ambienti da parte del lavoratore.

Se lavoro al VDT da casa devo adottare delle precauzioni?

La risposta è semplice ed è legata a quanto detto in precedenza: si.

Le precauzioni sono assolutamente le stesse che dovremmo avere in azienda ma, sempre ricordando che dovrei adottare eguale, se non maggiore, responsabilità in merito al mio luogo di lavoro. Inoltre, nell’esempio del VDT già citato dovrei ricordarmi di mantenere una postura congrua e corretta e di fare le opportune pause, di regolare in modo idoneo luminosità del monitor e luminosità ambientale, assicurare un buon ricambio d’aria e un, per lo meno, discreto grado di igiene.

Inoltre trovano, in ogni caso, applicazione gli obblighi cogenti per i lavoratori previsti all’articolo 20 del D.lgs 81/08 e s.m.i.

Formazione, Senza categoria, Sicurezza sul lavoro

Fase 2 – Strane informazioni

Visto che sono un rompipalle conclamato vorrei essere chiaro su alcuni argomenti che in questi giorni mi sono stati richiesti un numero considerevole di volte. Alcune delle considerazioni che riporterò nell’elenco seguente potranno risultare antipatiche o “scomode” ma, se non altro trovano riscontro nei dati ufficiali reperibili agilmente in rete alla data di oggi (5/5/2020)

– L’utilizzo delle mascherine in ambiente di lavoro (così come ovunque) è obbligatorio in tutti i casi in cui la distanza di sicurezza di almeno 1 metro non può essere garantita

– Le mascherine in ambiente di lavoro devono essere “a norma”. Visto il caos in questo momento non è facile reperirle

– Le mascherine FFP2 lavabili sono come gli unicorni. Non esistono. Se esistono sono dei cavalli travestiti e quindi non hanno poteri magici

– Le mascherine chirurgiche e le mascherine a tre strati sono cose differenti ma, se dobbiamo andare a fare la spesa vanno bene anche le seconde

– Le mascherine servono a proteggere le vie respiratorie. Il naso è un via respiratoria!

– Mutande e assorbenti non sono sostitutivi idonei delle mascherine (anche se per alcuni soggetti le prime andrebbero benissimo); stesso discorso vale per carta forno, Scottex, vecchie magliette ed altre amenità

– La sanificazione con OZONO è sconsigliabile e non obbligatoria (se vi interessa sapere perchè basta una breve ricerca in rete su siti con un minimo di validità scientifica)

– La sanificazione con UV-C va bene per piccole superfici ed oggetti. Non va bene sugli esseri umani, non va bene in ambienti e in tutte quelle occasioni nelle quali si possono creare “zone d’ombra”

– La sanificazione può essere svolta dall’impresa stessa con debiti accorgimenti e in tutti i casi in cui non è esclusa (magari una lettura al DPCM del 24/4/2020 ed agli allegati che ci interessano) diamogliela, è gratis e leggere è un buon esercizio per la mente

– La sanificazione se deve essere svolta da impresa esterna (che deve certificarla) non può essere fatta dall’impresa di “mio cugggggino che è tanto bravo e costa poco!” tranne che il cugino in questione disponga di responsabile tecnico e abilitazione tecnico professionale riportata in visura

– I corsi obbligatori COVID-19 non esistono

– I corsi obbligatori per l’addetto aziendale alla sanificazione non esistono

– I corsi obbligatori per COVID MANAGER non esistono

– La porzione di pratica dei corsi riconosciuti e/o normati non si può fare in FAD (nemmeno tramite simulatori)

– I corsi per l’uso delle mascherine (DPI III categoria) possono essere svolti in azienda seguendo le corrette istruzioni d’uso dei produttori o utilizzando il materiale didattico presente gratuitamente, ad esempio, sul sito del Ministero della Salute

– Il medico competente non può rifiutarsi di svolgere regolarmente le sorveglianze sanitarie

– Il medico competente deve essere coinvolto nella gestione aziendale dei protocolli anticontagio e di igiene

– Il datore di lavoro non può autonomamente contattare il medico curante del lavoratore

– Il medico di base non può dare idoneità o inidoneità alla mansione ma al limite giorni di mutua

– I test sierologici non sono obbligatori per le aziende

– I test sierologici non sono ancora considerati affidabili

– Lo smart working non vuol dire semplicemente lavorare a casa come se si fosse in ufficio

– Le barriere in plexiglass o altri materiali sulle scrivanie non sono obbligatorie, nessuna legge le impone

– Non esiste una metratura standard per gli uffici con più persone

– La distanza i un metro è la distanza minima. Se è maggiore va bene.

– Se quando sono seduto alla scrivania allungando le braccia a destra e sinistra tocco i miei colleghi siamo troppo vicini!

– Due persone in un ufficio da 50 mq devono avere a disposizione le mascherine se c’è l’eventualità che, per attività svolta possano dover essere costretti ad avvicinarsi al di sotto della distanza di sicurezza

– Se più lavoratori hanno strumentazioni o macchinari in comune bisogna prendere debite misure di tutela

Ci sarebbero ancora altri interessanti punti da aggiungere all’elenco ma, per ora direi che basta così. Ultimo consiglio ed appunto: ognitanto prima di dire o fare strane cose, in questo delicato periodo può essere utile documentarsi (su fonti ufficiali e non su siti tipo “lecodellaflatulenza.com”) e, nel dubbio, non fidarsi di ogni pubblicità trovata sui social.

Buona fase 2 (finchè dura).

Antincendio, Sicurezza sul lavoro

DM 1 – 2 – 3/9/2021

Antincendio – Manutenzione e verifiche periodiche – entrata in vigore 25/09/2022 [Per la sola qualifica manutentori ad oggi proroga al 25/9/24]

Il Decreto del Ministero dell’Interno 1/9/2021 introduce numerose novità nel riordino del settore delle manutenzioni degli impianti e delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Novità per aziende

Ribadito l’obbligo della tenuta del registro dei controlli antincendio riportante le attività svolte e le informazioni in merito ad impianti e presidi.

Manutenzione e controllo periodico dovranno essere affidate esclusivamente a manutentori qualificati (nel merito si veda sotto).

Vengono definite specifiche norme tecniche da applicarsi (da parte dei manutentori) per il controllo e la manutenzione.

Dovranno essere incaricati lavoratori dell’azienda addetti al controllo periodico dei presidi, degli impianti, delle segnalazioni, dei percorsi e delle vie di esodo.

Viene stabilito obbligo di istituire liste di controllo finalizzate alla sorveglianza periodica (obbligatoria) da parte dei lavoratori dell’azienda. Dette liste di controllo dovranno essere rese disponibili in caso di accertamenti o ispezioni.

Novità per installatori e manutentori

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE MANUTENTIVE

Potranno essere effettuate le manutenzioni secondo le norme ISO EN CEI UNI o secondo Modello di Organizzazione e Gestione in coerenza con art. 30 del D.lgs 81/08.

Le manutenzioni dovranno essere effettuate da tecnici manutentori qualificati secondo quanto di seguito riportato:

QUALIFICA TECNICO MANUTENTORE

Per l’ottenimento della qualifica saranno necessari specifici requisiti di conoscenza, capacità e competenza accertati tramite esame sostenuto presso il Comando dei Vigili del Fuoco o da ente formativo da essi riconosciuto.

I contenuti minimi della formazione per l’ottenimento della qualifica variano a seconda delle tipologie e categorie di presidi, impianti o strutture da verificare. Il monte ore della formazione è per tanto variabile e modulare e va da 12 a circa 200 ore a seconda della o delle qualifiche richieste.

Le formazioni, per ogni qualifica, sono suddivise tra attività teoriche ed attività di tipo pratico.

Per ogni impianto, attrezzatura o sistema per il quale si affronta la valutazione per l’ottenimento della qualifica saranno considerati dalla commissione:

  • CV integrato dai documenti comprovanti l’effettiva attività
  • Prova scritta: test con almeno 20 domande a risposta multipla o, in alternativa, 6 domande a risposta aperta
  • Prova pratica: simulazione di situazione di intervento reale
  • Prova orale: colloquio di approfondimento

La valutazione è espressa in centesimi. L’esame si intende superato con valutazione non inferiore a 70/100 e con il superamento di ogni singola prova (almeno il 50% del punteggio massimo singolarmente ottenibile).

Punteggio massimo ottenibile per singola prova:

  • CV                    10 punti     minimo necessario per accesso a prova successiva 5
  • Scritto            20 punti     minimo necessario per accesso a prova successiva 10
  • Pratica           50 punti     minimo necessario per accesso a prova successiva 25
  • Orale              20 punti     minimo necessario per superamento della prova 10

MANUTENTORI QUALIFICATI IN PRECEDENZA TRAMITE CERTIFICAZIONE COMPETENZE O A SEGUITO DI SPECIFICO CORSO DI FORMAZIONE E/O ESAME DEI VIGILI DEL FUOCO (Sostenuto prima del 25/9/22)

Nel caso di tecnici manutentori che siano stati qualificati prima dell’entrata in vigore del presente decreto con
certificazione volontaria o da una commissione istituita dal Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco, a seguito della frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nel decreto in oggetto, la valutazione dei requisiti sarà svolta con sola prova orale, che si intende superata per il candidato che ottiene un voto non inferiore a 7/10, ovvero con modalità di equivalente efficacia che dovranno essere stabilite con apposito provvedimento.

La qualifica di tecnico manutentore viene riconosciuta a livello nazionale e si prevede l’istituzione di specifico albo

DECRETO 2 settembre 2021 Ministero dell’interno – entrata in vigore 4/10/22

PIANO DI EMERGENZA E ESERCITAZIONI

Piano di emergenza

Novità da tenere presente con particolare attenzione in merito al Piano di emergenza è che non si valuta più il solo numero dei lavoratori ma il riferimento è sempre il numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti nell’attività.

In caso di più datori di lavoro presenti nello stesso edificio i piani di gestione delle emergenze dovranno essere coordinati. In questo caso, se lo si ritiene opportuno, con accordo tra i vari soggetti, si potrà individuare e predisporre uno specifico centro di gestione delle emergenze (es: centro commerciale con sala di controllo).

Deve contenere l’indicazione del nominativo del datore di lavoro e degli addetti antincendio (sia alla prevenzione che alla lotta antincendio) e degli addetti alla gestione delle emergenze.

Da adottare nei seguenti casi:

  1. Luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori
  2. Luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più 50 persone (indipendentemente dal numero di lavoratori che comunque rientrano nel computo delle presenze)
  3. Luoghi di lavoro rientranti nelle categorie dell’allegato I del 151/2011 (scia antincendio)

Se non si rientra in campo di applicazione del Piano di emergenza le misure antincendio dovranno essere indicate nel DVR e, se presente, in eventuale DUVRI e nella planimetria con le indicazioni schematiche di emergenza (si veda più avanti il punto relativo alle planimetrie).

Contenuti minimi generali del piano:

  • Azioni da intraprendere da parte dei lavoratori in caso di emergenza
  • Procedura degli occupanti (lavoratori ed esterni)
  • Disposizioni per intervento dei Vigili del Fuoco (telefonata, informazioni da fornire, ecc…)
  • Gestione delle persone con esigenze speciali
  • Identificazione e n° adeguato addetti per le procedure previste (il n° deve essere valutato almeno in funzione di: turni, assenze prevedibili, azioni da intraprendere, ecc…)
  • Modalità di aggiornamento alla variazione delle situazioni sia del documento stesso che dal punto di vista dei lavoratori ed coinvolgimento degli addetti.

Contenuti di dettaglio dei piani da valutare e riportare sul documento:

  1. Caratteristiche dei luoghi (con particolare descrizione e riferimento alle vie di esodo)
  2. Modalità di allarme
  3. Numero di persone presenti e ubicazione
  4. Lavoratori esposti a rischi particolari
  5. N° di addetti all’attuazione del piano
    1. N° di addetti alla gestione emergenze
    1. N° di addetti evacuazione
    1. N° addetti antincendio
    1. N° addetti primo soccorso
  6. Livello di informazione e formazione necessario ai lavoratori

Il piano è basato su istruzioni scritte che dovranno includere almeno:

  • Compiti del personale di servizio con mansioni specifiche in fase di emergenza (segue elenco non esaustivo):
    • Telefonisti
    • Custodi
    • Capi reparto
    • Addetti manutenzione
    • Sorveglianza
  • Compiti del personale di servizio con funzioni in emergenza:
    • Addetto alla chiamata
    • Chiusura adduzione del gas
    • Addetto disabili
    • Aprifila e chiudifila
    • Ecc…
  • Procedura per informare tutto il personale sulle procedure d’emergenza
  • Misure e istruzioni specifiche per lavoratori con rischi particolari
  • Misure per aree a elevato rischio
  • Procedura chiamata ai vigili del fuoco

Le planimetrie (incluse al piano o, in alcuni casi sostitutive dello stesso) dovranno riportare:

  • Caratteristiche del luogo con evidenza di:
    • Vie aeree
    • Vie di esodo
    • Compartimentazioni
  • Ubicazione sistemi sicurezza antincendio e attrezzature spegnimento
  • Ubicazione allarmi e centrale di controllo
  • Interruttori generali e valvole di adduzione:
    • Elettrico
    • Gas
    • Acqua
    • Fluidi tecnici combustibili vari
  • Ubicazione locali a rischio specifico
  • Ubicazione presidi e ausili primo soccorso
  • Ascensori utilizzabili in caso di incendio

Gli ascensori non utilizzabili in caso di incendio dovranno essere chiaramente segnalati ed evidenziati.

Si consiglia di indicare sulle planimetrie le procedure da seguire in fase di emergenza riportate in maniera quanto più schematica. L’attività diventa un obbligo in caso di attività con gestione “semplificata”, ovvero non ricadenti nella casistica che prevede l’obbligo di redazione del piano di emergenza.

Per le persone con esigenze speciali in caso di incendio:

Il Datore di Lavoro deve individuare le necessità particolari specifiche attese ed applicabili e ne deve tenere conto. Attenzione: per le possibili esigenze speciali sarà necessario tener conto non solo dei lavoratori aziendali ma di tutte le persone potenzialmente presenti.

Tra i soggetti con esigenze speciali in fase di evacuazione (elenco non esaustivo):

  • Bambini
  • Anziani
  • Donne in gravidanza
  • Persone con disabilità temporanee
  • Persone con disabilità fisiche
  • Persone con disabilità psichiche
  • Persone con disabilità sensoriali

Per quanto concerne soggetti con disabilità sensoriali dovranno, se abitualmente presenti sul luogo di lavoro essere valutati idonei metodi di segnalazione ed allertamento in caso di emergenza (es: luci, scritte luminose, dispositivi vigranti, ecc…).

Esercitazione d’emergenza

Nei luoghi di lavoro che ricadono nell’obbligo di redazione del Piano di emergenza di cui sopra è obbligatoria non meno di 1 esercitazione all’anno. L’esercitazione deve essere documentata. Se presenti più datori di lavoro nello stesso stabile le esercitazioni dovranno essere coordinate.

Contenuti e modalità dell’esercitazione per luoghi di piccole dimensioni:

  • Percorrenza vie di esodo
  • Identificazione porte rei dove esistenti
  • Identificazione dispositivi di allarme
  • Identificazione e ubicazione dispositivi estinguenti

Per tutti i tipi di esercitazione:

  • L’allarme non deve essere inviato ai VF
  • I lavoratori devono partecipare all’esercitazione
  • L’esercitazione deve essere estesa alla partecipazione di personale esterno se abitualmente presenti in attività
  • L’esercitazione deve tenere conto di eventuali persone con disabilità
  • L’esercitazione deve tenere conto del possibile affollamento dei luoghi

Revisione delle esercitazioni:

  • Risoluzione delle carenze individuate nelle esercitazioni precedenti
  • Aumento considerevole del numero medio di presenti
  • Modifiche sostanziali del sistema di esodo

Le esercitazioni dovrebbero, inoltre, coinvolgere:

  • Lavoratori (tutti). Eventuali eccezioni potranno essere fatte per lavoratori necessari al mantenimento in sicurezza dei luoghi durante l’attività di evacuazione. In questo caso questi lavoratori potranno essere esclusi a rotazione.
  • Quanto più possibile ulteriori persone abitualmente presenti sul posto di lavoro:
    • Utenti
    • Pubblico
    • Personale esterno (es: manutentori, tecnici, ecc…)

Durante l’esercitazione dovrà essere tenuta in considerazioni l’eventuale presenza di persone con esigenze particolari

Tutte le esercitazioni dovranno essere documentate formalmente e se nello stesso edificio sono presenti più datori di lavoro l’esercitazione dovrà essere coordinata tra tutti.

Nei seguenti casi l’esercitazione dovrà essere ripetuta (esercitazione aggiuntiva) con cadenza inferiore all’anno:

  • Adozione di provvedimenti per gravi problemi riscontrati nell’esercitazione precedente
  • Incremento sostanziale delle presenze
  • Modifiche sostanziali al sistema di esodo

FORMAZIONE E INFORMAZIONE LAVORATORI

Informazione da fornirsi all’atto dell’assunzione e comprendenti le informazioni (in base al livello di rischio) relative alle misure di prevenzione ed emergenza. L’informazione deve essere facile e comprensibile. Deve essere estesa ad eventuale personale esterno (compresi manutentori ed appaltatori). Deve comprendere le misure da adottare in fase di emergenza ed evacuazione.

Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni può essere limitata alla cartellonistica.

Potranno essere usate anche istruzioni scritte e facilmente accessibili unitamente a semplici planimetrie (orientate) indicanti le opportune vie di esodo.

Articolazione per livello di rischio della formazione sulla base della valutazione del rischio da fornirsi entro l’assunzione dell’incarico a tutti i lavoratori, indipendentemente dall’essere addetti alla gestione antincendio aziendali.

Argomenti della formazione ed informazione da diffondere a tutti i lavoratori:

  1. i rischi di incendio e di esplosione legati all’attività svolta;
  2. i rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte;
  3. le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:
    1. osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;
    1. accorgimenti comportamentali correlati agli scenari   di emergenza (ad esempio, in relazione all’uso degli ascensori e delle porte e della connessa modalità di apertura);
  4.     d) l’ubicazione delle vie d’esodo;
  5.     e)  le procedure da adottare in caso di incendio, ed   in particolare informazioni inerenti:
  6. le azioni da attuare in caso di incendio;
  7. l’azionamento dell’allarme;
  8. le procedure da attuare all’attivazione dell’allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;
  9. la modalità di chiamata dei vigili del fuoco.
  10. i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso;
  11. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Tutte le attività informative e formative dovranno basarsi sulla valutazione dei rischi svolta in azienda.

Le attività informative devono essere rese in modo semplice e devono essere adeguate a venire trasmesse in tutto o in parte anche a soggetti esterni all’azienda quali (ad esempio):

  • Manutentori
  • Appaltatori
  • Fruitori
  • Ecc…

Se il luogo è di dimensioni particolarmente ridotte l’informazione è assolta da avvisi o da cartellonistica che dovranno essere affissi in punti strategici e facilmente consultabili.

Tutte le eventuali planimetrie dovranno essere collocate in modo da essere opportunamente orientate nello spazio in maniera da facilitarne la fruizione.

Formazione addetti antincendio

La formazione può essere erogata da:

  • Viglili del fuoco
  • Enti pubblici e privati con docenti in possesso dei requisiti previsti (art.6 del decreto)
  • Datori di lavoro in possesso dei requisiti previsti (art.6 del decreto)

Il corso deve essere ad adeguato livello di rischio a seconda della valutazione condotta: Attività di livello 1, Attività di livello 2, Attività di livello 3 (rispettivamente basso, medio e alto; vedi il dettaglio attività ai punti 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4 contenuti nell’allegato III).

La parte teorica può essere anche in fad sincrona.

Corso per attività livello 1 (basso)

Durata 4 ore (compresa verifica apprendimento)

MODULI ARGOMENTI DURATA
1 L’INCENDIO E LA PREVENZIONE Principi della combustione; prodotti della combustione; sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; effetti dell’incendio sull’uomo; divieti e limitazioni di esercizio; misure comportamentali 1 ora
2 PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO Principali misure di protezione antincendio; evacuazione in caso di incendio; chiamata dei soccorsi 1 ora
3 ESERCITAZIONI PRATICHE Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;  esercitazioni sull’uso degli estintori portatili; presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza 2 ore  

Corso per attività livello 2 (medio)

Durata 8 ore (compresa verifica apprendimento)

MODULI ARGOMENTI DURATA
1 L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI Principi sulla combustione e l’incendio:  le sostanze estinguenti;  il triangolo della combustione;  le principali cause di un incendio;  i rischi alle per le persone in caso di incendio; i principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi 2 ore
2 STRATEGIA ANTINCENDIO (prima parte) Misure antincendio (prima parte):  reazione al fuoco;  resistenza al fuoco;  compartimentazione,  esodo;  controllo dell’incendio;  rivelazione ed allarme;  controllo di fumi e calore;  operatività antincendio; sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio 2 ore
3 STRATEGIA ANTINCENDIO (seconda parte) Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, con approfondimenti su controlli e manutenzione e sulla pianificazione di emergenza 1 ora
4 ESERCITAZIONI PRATICHE  Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi più diffusi;  presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale;  esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti; presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza. 3 ore

Corso per attività livello 3 (alto)

Durata 16 ore (compresa verifica apprendimento)

MODULI ARGOMENTI DURATA
1 L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI Principi sulla combustione; le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; le sostanze estinguenti; i rischi alle persone ed all’ambiente; specifiche misure di prevenzione incendi; accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; l’importanza del controllo degli ambienti di lavoro; l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio 4 ore
2 STRATEGIA ANTINCENDIO (prima parte) Le aree a rischio specifico. La protezione contro le esplosioni. Misure antincendio (prima parte): reazione al fuoco; resistenza al fuoco; compartimentazione; esodo; rivelazione ed allarme; controllo di fumo e calore 4 ore
3 STRATEGIA ANTINCENDIO (seconda parte) Misure antincendio (seconda parte): controllo dell’incendio; operatività antincendio; gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza.  controlli e la manutenzione. Il piano di emergenza: procedure di emergenza; procedure di allarme; procedure di evacuazione 4 ore
4 ESERCITAZIONI PRATICHE Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi; presa visione sui dispositivi di protezione individuale (tra cui, maschere, autoprotettore, tute); esercitazioni sull’uso delle attrezzature di controllo ed estinzione degli incendi.  presa visione del registro antincendio; chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza 4 ore

AGGIORNAMENTI (QUINQUENNALI):

Il primo aggiornamento utile dovrà avvenire entro i 5 anni dalla data di rilascio dell’attestazione precedente (formazione o aggiornamento). Se alla data del 4/10/2022 sono trascorsi più di 5 anni dall’ultima attività formativa o di aggiornamento dovrà essere frequentato corso di aggiornamento (conforme a quanto previsto dalle nuove norme) entro e non oltre il 4/10/2023.

I corsi di formazione e aggiornamento erogati in conformità al DM 10/3/98 sono ritenuti validi se conclusi entro la data del 4/4/2023.

Corso per attività livello 1 (basso)

Durata 2 ore (l’aggiornamento può essere composto da sola pratica)

MODULI ARGOMENTI DURATA
ESERCITAZIONI PRATICHE Presa visione delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio; chiarimenti sugli estintori portatili; esercitazioni sull’uso degli estintori portatili presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio; esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza 2 ore

Corso per attività livello 2 (medio)

Durata 5 ore (compresa verifica apprendimento – l’aggiornamento deve essere composto da attività teorica e da pratica)

MODULI ARGOMENTI DURATA
1 PARTE TEORICA I contenuti del corso di aggiornamento sono selezionati tra gli argomenti del corso di formazione iniziale e riguardano sia l’incendio e la prevenzione sia la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio 2 ore
2 ESERCITAZIONI PRATICHE Presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio; esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza; chiarimenti sugli estintori portatili; esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti 3 ore

Corso per attività livello 3 (alto)

Durata 8 ore (compresa verifica apprendimento – l’aggiornamento deve essere composto da attività teorica e da pratica)

MODULI ARGOMENTI DURATA
1 PARTE TEORICA I contenuti del corso di aggiornamento sono selezionati tra gli argomenti del corso di formazione iniziale e riguardano sia l’incendio e la prevenzione sia la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio 5 ore
2 ESERCITAZIONI PRATICHE Presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio; esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza; chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale; esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti 3 ore

Idoneità tecnica

Per i seguenti luoghi di lavoro è prevista, per gli addetti antincendio aziendali l’idoneità tecnica allo spegnimento conseguita presso il locale comando provinciale dei Vigili del Fuoco:

  • Attività a rischio di incidente rilevante (decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105)
  • Fabbriche e depositi di esplosivi
  • Centrali termoelettriche
  • Impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili
  • Impianti e laboratori nucleari
  • Depositi al chiuso di materiali combustibili con superficie superiore a 10000 mq
  • Attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5000 mq
  • Aereostazioni, stazioni ferroviarie e marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 mq
  • Metropolitane in tutto o in parte sotterranee
  • Interporti con superficie superiore a 20000 mq
  • Alberghi con oltre 100 posti letto
  • Campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone
  • Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno
  • Case di riposo per anziani
  • Scuole di ogni ordine e grado con oltre 100 persone presenti
  • Uffici con oltre 500 persone presenti
  • Locali di intrattenimento o di spettacolo con capienza superiore a 100 posti
  • Edifici sottoposti a tutela aperti al pubblico ospitanti:
    • Biblioteche
    • Archivi
    • Musei
    • Gallerie
  • Esposizioni e mostre con superficie aperta al pubblico superiore a 1000 mq
  • Cantieri temporanei e mobili in sotterraneo per: costruzione, manutenzione e riparazione gallerie, caverne, pozzi e simili di lunghezza superiore a 50 metri
  • Cantieri nei quali si impieghino esplosivi
  • Stabilimenti di stoccaggio rifiuti e trattamento rifiuti (cat. D15 e R13)

REQUISITI DOCENTI:

I corsi di formazioni per docenti ed istruttori antincendio devono essere erogati dai comandi dei vigili del fuoco come sotto indicato.

Parte teorica+pratica

Almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. Esperienza di ameno 90 ore in docenza antincendio teoriche e pratiche alla data del 4/10/2022
  2. Corso per docenti teorico pratici di tipo A (allegato V) erogato dai VVF (60 ore di cui almeno 16 di pratica)
  3. Iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e corso per formatori (parte pratica – vedi allegato V) erogato dai VVF
  4. Ex vvf con ruoli specifici

Parte solo teorica

Almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. Esperienza di ameno 90 ore in docenza antincendio teoriche alla data del 4/10/2022
  2. Corso per docenti teorico pratici di tipo B (allegato V) erogato dai VVF (48 ore)
  3. Iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e corso per formatori (parte pratica – vedi allegato V) erogato dai VVF
  4. Ex vvf con ruoli specifici

In assenza di diploma di scuola media superiore sono qualificati i docenti che possiedono documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno 5 anni con non meno di 400 ore di docenza

Parte solo pratica

Non viene richiesto particolare titolo di studio ma il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. Esperienza di ameno 90 ore in docenza antincendio pratiche alla data del 4/10/2022
  2. Corso per docenti teorico pratici di tipo B (allegato V) erogato dai VVF (28 ore)
  3. Ex vvf con ruoli specifici

I corsi di formazione di cui sopra prevedono obbligo di frequenza di non meno del 90% delle ore complessive di formazione ed esame finale di tipo teorico e/o pratico.

I docenti esibiscono su richiesta la documentazione attestante i requisiti o dichiarazione in autocertificazione attestante i requisiti.

Aggiornamento docenti

I docenti devono effettuare corsi di aggiornamento in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell’arco di cinque anni dalla data di rilascio dell’attestato di formatore o dalla data del 4/10/2022 per i qualificati in base all’esperienza precedente.

Per gli abilitati sia ai moduli teorici che pratici l’aggiornamento sarà di almeno 16 ore delle quali almeno 4 di pratica.

Per gli abilitati ai soli moduli teorici aggiornamento di almeno 12 ore.

Per gli abilitati ai soli moduli pratici aggiornamento di almeno 8 ore delle quali almeno 4 di pratica.

La partecipazione a corsi base o a seminari è ritenuta valida per la sola parte teorica.

La parte teorica può essere effettuata in FAD.

DM 3 settembre 2011 – entrata in vigore 29/10/2022

Nuovo decreto antincendio “Minicodice” 

Il nuovo Decreto Ministeriale individua le misure di gestione da attuarsi in fase di progettazione, prevenzione e gestione incendi nelle attività per le attività per le quali non esistano regole tecniche verticali specifiche e che non rientrino in alcuno dei seguenti casi:

  • Cantieri temporanei e mobili (titolo IV del D.lgs 81/08 e s.m.i.)
  • Attività per le quali è prevista scia antincendio (ex cpi)

Valutazione del rischio di incendio

La valutazione (obbligatoria) costituisce parte specifica del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Deve essere “coerente e complementare” all’eventuale valutazione del rischio derivante da atmosfere esplosive.

Per i luoghi di lavoro preesistenti alla data del 29/10/2022 la valutazione del rischio incendio deve essere adeguata entro il 29/11/2022 (30 giorni dall’entrata in vigore, in conformità all’art. 29 comma 3 del D.lgs 81/08 s.m.i.).

NON SI APPLICA per i luoghi di lavoro ricadenti nel campo di applicazione del DM del 3 agosto 2015:

  • Aree a rischio specifico (aree per le quali esistono specifiche regole tecniche verticali; aree in cui si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose, materiali combustibili, in quantità significative; aree in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio; aree in cui vi è presenza di impianti o loro componenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio; Aree con carico di incendio elevato non occupate o con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto; aree in cui vi è presenza di impianti ed attrezzature con fluidi di processo in pressione o ad alta temperatura; aree in cui vi è presenza di superfici esposte ad elevate temperature o fiamme libere; aree in cui vi è presenza di reazioni chimiche pericolose ai fini dell’incendio; Attività con rischio ambientale significativo)
  • Aree a rischio per atmosfere esplosive
  • Vani ascensori (locali macchinario, locali pulegge di rinvio, vani di corsa, aree di lavoro destinate agli impianti di sollevamento)
  • Uffici con oltre 300 occupanti
  • Attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto
  • Autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 mq
  • Attività scolastiche di ogni ordine grado e tipo con affollamento superiore a 100 occupanti
  • Attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 m 2 comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti
  • Asili nido con oltre 30 occupanti
  • Edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.
  • Strutture sanitarie
    • regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto superiori a 25
    • residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto superiori a 25
    • le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq
  • Edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività soggette, ad esclusione di quelli destinati a musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi a maggior rischio per i beni

SI APPLICA PER i luoghi di lavoro di attività non soggette a norme specifiche (DM 151/2011 o DM del 3 agosto 2015) e nelle quali siano presenti tutti i seguenti requisiti:

  1. Affollamento complessivo inferiore a 100 occupanti (per occupanti si intendono persone presenti a qualsiasi titolo nell’attività)
  2. Superficie lorda complessiva inferiore a 1000 mq
  3. Piani situati a quote comprese tra -5 e 24 metri
  4. Non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative
  5. Non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative
  6. Non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini del rischio incendio

COSA PREVEDE: nel caso si rientri nel campo di applicazione la valutazione del rischio incendio deve prevedere una analisi dello specifico luogo di lavoro con l’individuazione delle più severe (ma plausibili ed applicabili) ipotesi di incendio e delle conseguenze applicabili per gli occupanti. Deve contenere almeno i seguenti elementi:

  1. Individuazione dei pericoli di incendio (inneschi, materiali combustibili e/o infiammabili, carico d’incendio, lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio, possibile formazione di atmosfere esplosive)
  2. Descrizione del contesto e dell’ambiente nel quale i pericoli sono inseriti (es: condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione plano-volumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore, ecc…)
  3. Quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio (occupanti: persone presenti a qualsiasi titolo nell’area)
  4. Individuazione qualitative e quantitative delle conseguenze per gli occupanti
  5. Misure di prevenzione e protezione per i rischi significativi (es: riduzione sorgenti di innesco, corretto impiego attrezzature elettriche, utilizzo di materiali meno pericolosi, processi produttivi più sicuri, specifiche procedure o istruzioni operative, eventuali compartimentazioni, adozione di distanze di sicurezza, inserimento di impianti automatici di inibizione controllo o spegnimento, impianti di rilevazione o allarme, ecc…)

Sulla base degli esiti della valutazione condotta il Datore di Lavoro provvederà a individuare le necessità particolari di persone con esigenze speciali in fase di emergenza (persone con disabilità motoria, deficit sensoriale, ecc…) ed adeguerà le misure previste alle specifiche esigenze.

Gestione della sicurezza antincendio

Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare il sistema della sicurezza antincendio tramite:

  • Adozione di misure antincendio preventive
    • Corretto deposito ed impiego dei combustibili (sostanze e miscele)
    • Ventilazione degli ambienti nei quali sono presenti sostanze
    • Mantenimento della disponibilità delle vie di esodo (sempre sgombre e sicuramente fruibili)
    • Riduzione delle sorgenti di innesco (compresi vigilanza su fiamme libere, rispetto del divieto di fumo, ecc…)
  • Verifica periodica delle misure antincendio preventive
  • Verifica costante dell’osservanza di divieti, limitazioni e procedure derivanti dalla valutazione del rischio incendio
  • Mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e sistemi antincendio (estintori, porte, rilevatori, ecc…)
  • Attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (art 46 D.lgs 81/08)
  • Segnaletica di sicurezza
  • Gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio (es. lavori a caldo, …), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, …).

Caratteristiche tecniche da osservare ed applicare

Sistema di esodo

Deve garantire che in caso di incendio possano raggiungere un luogo sicuro. Sono considerati luoghi sicuri:

  • La pubblica via
  • Spazi esterni aperti distanti dal luogo dell’evento
  • Compartimenti (sono considerati luoghi sicuri temporanei)
  • Eventuali spazi scoperti necessari a raggiungere luoghi sicuri tramite sistema di esodo

Tutte le superfici di calpestio di esodo devono:

  • Non essere sdrucciolevoli
  • Non presentare avvallamenti
  • Non presentare sporgenze pericolose
  • Essere mantenute in condizioni da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti
  • Non presentare aperture per lo smaltimento o l’evacuazione del fumo o del calore sottostanti o adiacenti

Le vie di esodo devono:

  • Non presentare aperture di smaltimento od evacuazione fumi e calore sottostanti o adiacenti (in particolare per le vie di esodo esterne)
  • Non poter subire interferenza da parte di fumo e calore derivanti dall’incendio smaltiti dall’attività
  • Avere porte facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti
  • Se attività aperte al pubblico con affollamento superiore a 25 occupanti le porte con apertura manuale, nella condizione più gravosa, devono essere apribili in senso di esodo e con apertura UNI EN 1125 (“maniglione antipanico”) o sistema equivalente
  • Essere dotate di specifica segnaletica di sicurezza
  • Essere dotate di impianto di illuminazione di sicurezza

Affollamento massimo per locale:

  • E’ calcolato come segue: affollamento massimo = 0,7 persone x Mq di superficie lorda del locale
  • In fase di progettazione può essere dichiarato un valore inferiore se il datore di lavoro assicura la verifica ed il rispetto del valore indicato in ogni condizione

Progettazione del sistema di esodo:

  • Per evitare che l’incendio precluda possibilità di esodo devono essere previste non meno di due vie di esodo indipendenti
  • Sono ammessi corridoi ciechi solo se con lunghezza inferiore a 30 m. Se serviti da impianto di rilevamento (IRAI) con funzioni A, B, D, L, C con rilevamento automatico in tutte le aree di lavoro o in caso di altezza media dei locali serviti dal corridoio cieco superiore ai 5 m la lunghezza dello stesso può essere fino a 45 m.
  • Per i corridoi ciechi è ammissibile anche una sola via di esodo.
  • Altezza minima delle vie di esodo è di 2 m. Sono consentite deroghe (per brevi tratti e purché segnalati) in questi casi:
    • Ambiti in qui vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato
    • Presenza occasionale o di breve durata di numero limitato di occupanti (locali di servizio, piccoli depositi, ecc…)
    • Specifica valutazione del rischio
  • La larghezza delle vie di esodo è la minima misurata deducendo le sporgenze (ad esclusione degli estintori, i corrimani e maniglie se inferiori a 80 mm)
  • La larghezza minima delle vie di esodo è di 90 cm;
    • Sono ammessi varchi di 80 cm
    • Per Affollamenti inferiori o uguali a 10 occupanti ammessi varchi di 70 cm
    • Per locali con presenza esclusiva di personale specificamente formato o presenza occasionale di breve durata di numero limitato di occupanti o nel caso di specifiche risultanze della valutazione del rischio sono ammessi varchi di 60 cm
    • In tutti i piani nei quali è prevista presenza non occasionale di occupanti con difficoltà nell’utilizzo di percorsi di esodo verticali (es: scale) in maniera autonoma dovrà essere previsto un esodo orizzontale verso luogo sicuro.

Estintori e presidi antincendio

Gli estintori dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • Capacità estinguente: 13A
  • Carica minima: 6 kg o 6 litri
  • Quantitativo: dovranno garantire una distanza massima per essere raggiunti di 30 m

Viene consigliata (non obbligatoria) l’installazione di coperte antincendio

In presenza di liquidi infiammabili (classe di incendio B) o di solidi liquefattibili (es: cera, paraffina, materie plastiche liquefacibili, ecc…) gli estintori installati oltre al rispetto della caratteristica di classe A devono possedere anche capacità estinguente 89B. Si ricorda che i materiali plastici che bruciando producono braci rientrano comunque nella classe A.

Qualora la valutazione del rischio incendio lo prevedesse potranno essere installati estintori di altro tipo (es: fuochi classe F, solventi polari, ecc…)

In caso di utilizzo al chiuso nei confronti di fuochi in classe A o B è opportuno l’uso di estintori a base acqua (idrici)

Se ne viene previsto l’utilizzo su impianti o apparecchiature elettriche in tensione dovranno essere installati estintori idonei all’uso (CO2 o idrici omologati e conformi a norma EN 3-7)

Gli estintori dovranno sempre essere disponibili per uso immediato e quindi dovranno rispettare le seguenti regole di collocazione:

  • Posizione facilmente visibile e raggiungibile
  • Lungo i percorsi di esodo in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali
  • In prossimità di eventuali ambienti a maggior rischio (archivi, depositi, magazzini, ecc…)

Sulla base della valutazione del rischio incendio sarà, se necessario, possibile prevedere l’installazione di una rete di idranti secondo le norme UNI 10779 e UNI EN 12845 con livello di pericolosità 1, finalizzati a protezione interna e con alimentazione idrica singola.

Sistemi di allarme

Qualora la sorveglianza antincendio e la diffusione dell’allarme sia demandata agli occupanti della struttura dovranno0 essere elaborate idonee procedure per:

  • Rapido e sicuro allertamento in caso di incendio di tutti gli occupanti (compresa indicazione dei segnali convenuti che dovranno essere percepibili da tutti gli occupanti, anche in caso di deficit sensoriali)
  • Messa in sicurezza degli impianti tecnologici (arresto impianti di produzione, chiusura adduzioni di gas, elettricità, ecc…)

Qualora fosse prevista l’installazione di impianto di rilevazione allarme incendi (IRAI) potrebbe essere applicata la norma UNI 9795 ed in ogni caso l’impianto dovrà essere dotato delle seguenti funzioni:

  • B funzione di controllo e segnalazione
  • D funzione di segnalazione manuale
  • L funzione di alimentazione
  • C funzione di allarme antincendio

La funzione di rilevazione automatica (funzione A) se prevista deve essere estesa anche agli spazi comuni, alle vie di esodo, agli spazi limitrofi, alle aree dei beni da proteggere da rischio specifico.

Controllo del fumo e del calore

In caso di emergenza deve essere possibile smaltire calore e fumi dal luogo interessato dall’incendio

Lo smaltimento di cui sopra può essere ottenuto tramite le aperture già previste sul luogo di lavoro ai fini igienico sanitari (finestre, lucernari, porte, ecc…). La modalità di apertura degli smaltitori deve essere considerata in fase di pianificazione dell’emergenza.

Impianti tecnologici e di servizio (acqua, gas, energia elettrica, fluidi combustibili, climatizzazione, ecc…)

Gli impianti (tutti) e le adduzioni (tutte le presenti) devono essere realizzati, utilizzati e mantenuti in buona efficienza secondo la regola d’arte e le norme applicabili.

Devono garantire di poter essere disattivabili in caso di incendio o, in ogni caso essere messi in sicurezza. Devono essere previste specifiche norme di gestione utili in caso di emergenza e note a tutto il personale del servizio antincendio.

Soccorritori

In fase di progettazione deve essere garantita: o la possibilità per i soccorritori di arrivare in fase di emergenza ad una distanza non superiore ai 50 m dall’accesso all’attività o delle misure specifiche (accessi protetti a tutti i piani, disponibilità di agenti estinguenti per soccorritori, ecc…) da adottarsi in operatività antincendio. Dette misure, come tutte le altre, dovranno essere ben note agli addetti alla gestione dell’emergenza aziendali.